Giovedì 28 Ottobre 2004 - 684ª Seduta pubblica (Antimeridiana)

(La seduta ha inizio alle ore 09:30)

Nella prima parte della seduta, l'Assemblea ha avviato la discussione di tre ddl di conversione di decreti-legge. Il sen. Antonino Caruso (AN) ha riferito sul ddl n. 3103-B, gia approvato dal Senato e modificato dalla Camera, relativo al decreto-legge n. 234, che individua alcune categorie di soggetti esonerati dalla prova preliminare di concorso per uditore giudiziario e riapre i termini di partecipazione ai bandi di concorso. Il sen. Pastore (FI) ha riferito sul ddl n. 3102-B, anch'esso gia approvato dal Senato e modificato dalla Camera, relativo al decreto-legge n. 233, recante modifiche di coordinamento formale al testo della legge n. 215 del 2004 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse. Infine, il sen. Vanzo (Lega) ha riferito sul ddl n. 3135, relativo al decreto-legge n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali per fronteggiare la crisi occupazionale di alcune rilevanti realta produttive. La discussione generale dei tre provvedimenti e stata rinviata ad altra seduta.

Il Senato ha quindi ripreso l'esame degli emendamenti, finora tutti respinti, all'articolo 2 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario (atto Senato n. 1296-B) nel testo modificato dalla Camera dei deputati. La discussione si e incentrata soprattutto sul tema della divisione delle funzioni, specie dopo la disponibilita manifestata dal sottosegretario alla giustizia Valentino ad un confronto aperto con le proposte dell'opposizione sui meccanismi individuati nel testo, secondo i quali i candidati al concorso in magistratura debbono indicare preventivamente se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante o referente, indicazione che costituira titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione; dopo l'uditorato, entro i primi tre anni di esercizio della funzione inizialmente assegnata, il magistrato potra partecipare a concorsi per titoli per i posti vacanti nell'altra funzione. Secondo la maggioranza questa soluzione, non configurando una separazione delle carriere che, pur auspicabile, non sarebbe compatibile con la Costituzione vigente, risponde al principio di terzieta del giudice sancito dall'articolo 111 della Costituzione sul giusto processo e comunque connaturato all'impianto accusatorio del processo. Le proposte del centrosinistra mirano da un lato ad indicare, quale soluzione alternativa per raggiungere lo stesso obiettivo, una permanenza di lungo periodo nella funzione, dall'altro lato a modificare aspetti giudicati eccessivi o non congruenti, come la scelta preventiva della funzione ancora prima del concorso. La discussione ha affrontato anche il tema del colloquio di idoneita psico-attitudinale all'esercizio della funzione, che i candidati dovrebbero svolgere dopo le prove orali del concorso in magistratura, che per l'opposizione puo costituire una forma di preselezione di natura politica.

Il Presidente Pera ha tolto la seduta in anticipo rispetto all'orario preventivamente definito, dopo aver dovuto constatare con rammarico la ripetuta mancanza del numero legale.

(La seduta è terminata alle ore 13:28 )



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