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Giovedì 12 Luglio 2007 alle ore 16:05

191ª Seduta pubblica

Comunicato di fine seduta

L'Assemblea ha proseguito la discussione degli emendamenti al ddl n. 1447 di modifica dell'ordinamento giudiziario, nel testo proposto dalla Commissione giustizia.

Sono stati approvati gli identici emendamenti all'articolo 2 in tema di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, presentati dal Governo e dal senatore Calderoli (Lega). Le disposizioni dei due testi identici consentono la permanenza nel distretto (ma in ogni caso non nel circondario e nella provincia) solo al magistrato che chieda il passaggio a funzioni requirenti dopo aver svolto per cinque anni funzioni civili e del lavoro o al magistrato che passi dalle funzioni requirenti in sede penale a quelle giudicanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili e del lavoro. Al testo è stata apportata, su iniziativa del senatore Manzione (Ulivo), una integrazione che impone il cambio di distretto in caso di passaggio tra funzioni di secondo grado.

La votazione dei due emendamenti è stata preceduta dalla sospensione dei lavori disposta dal Presidente per consentire la riunione della Giunta per il Regolamento, chiesta dal senatore Castelli (Lega) al fine di valutare le questioni interpretative poste nella seduta antimeridiana circa l'ammissibilità del subemendamento Castelli e gli eventuali effetti preclusivi derivanti dalla sua reiezione: nella Giunta si sono riprodotte le distinzioni di giudizio già emerse nel dibattito in Aula e l'interpretazione adottata nella seduta antimeridiana è stata approvata a maggioranza, con il voto decisivo del Presidente del Senato. Tale esito ha indotto l'opposizione ad abbandonare l'Aula per protesta al momento del voto degli emendamenti del Governo e del senatore Calderoli.

Nel merito delle modifiche introdotte, l'opposizione ha accusato la maggioranza di aver stravolto il testo approvato in Commissione: con la minaccia dello sciopero e con pressioni intollerabili, l'Associazione nazionale magistrati ha ottenuto l'inserimento di una norma che consentirà di eludere il principio della separazione delle funzioni, già pesantemente messo in discussione dalla possibilità di passare dalla requirente alla giudicante e viceversa per ben quattro volte nel corso della carriera del magistrato. Ciò è dimostrato in particolare dal rifiuto di esplicitare il divieto di rientro nel circondario di provenienza, che consentirà al magistrato requirente di svolgere, dopo una pausa di cinque anni, la funzione giudicante nello stesso circondario. Per l'opposizione, la norma, palesemente incostituzionale per la disparità di trattamento che si determina tra i magistrati a seconda della scelta per la funzione giudicante penale o per quella civile, ha contenuto addirittura eversivo e subordina l'interesse generale alla difesa dei privilegi di casta della magistratura. La maggioranza ha difeso il risultato raggiunto, espressione unanime del centrosinistra e non cedimento a pressioni o ricatti esterni: si tratta di una soluzione che consente al magistrato esperienze professionali diverse nell'ambito dell'unicità della carriera prevista dalla Costituzione, salvaguardando però la credibilità del sistema giustizia e quindi impedendo che un magistrato possa occuparsi dei medesimi procedimenti nella veste di pubblico ministero e poi di giudice. Per la maggioranza, il testo risponde a queste esigenze di carattere funzionale senza tradursi in meccanismi punitivi nei confronti della magistratura.

E' quindi proseguito, senza concludersi, l'esame degli emendamenti all'articolo 2. Il seguito della discussione del provvedimento è stata rinviata alle sedute di domani.

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