Senato TV

Mercoledì 25 Marzo 2009 alle ore 16:35

181ª Seduta pubblica

Comunicato di fine seduta

L'Assemblea del Senato ha dedicato l'intera seduta, nell'ambito della discussione del ddl n. 10 recante disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (ddl nn. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368), all'esame degli emendamenti presentati al testo proposto dalla Commissione di merito.

In particolare i senatori sono stati impegnati nella votazione dei numerosi emendamenti presentati all'articolo 3, molti dei quali già esaminati in mattinata. L'articolo 3 disciplina i contenuti e i limiti della dichiarazione anticipata di trattamento e, nel corso della discussione, ha subito alcune modifiche rispetto al testo originario. La seduta pomeridiana è stata caratterizzata dall'esame delle proposte di modifica del comma 6 dell'articolo, che sancisce l'impossibilità che alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, formino oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento. Su tale aspetto, considerato un caposaldo della normativa da parte della maggioranza, in linea con l'intendimento di evitare che si possa ripetere un nuovo caso Englaro, si è dipanato il confronto più serrato tra la maggioranza, secondo cui alimentazione e idratazione sono sostegno vitale e sono fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, e l'opposizione, che ha invece insistito nella valutazione che alimentazione ed idratazione sono trattamenti sanitari e come tali suscettibili di essere inserite dal cittadino nella propria dichiarazione anticipata. L'opposizione ha lamentato la chiusura totale dimostrata rispetto ad un ventaglio di proposte emendative, molte delle quali improntate alla ricerca di soluzioni di compromesso tra visioni etiche così radicalmente opposte, ed ha sottolineato come la scelta legislativa della maggioranza renda ancora di più il provvedimento in controtendenza rispetto alle legislazioni più avanzate e criticabile dal punto di vista della sua corrispondenza ai principi costituzionali e del rispetto delle libertà fondamentali dei cittadini.

L'articolo 3 preverde inoltre che nella dichiarazione il cittadino possa esprimere il proprio orientamento in merito all'attivazione o alla non attivazione di trattamenti sanitari in previsione di un'eventuale futura perdita della capacità di intendere e di volere, purché in conformità a quanto prescritto dalle legge e dal codice di deontologia medica. Nella dichiarazione può essere esplicitata la rinuncia ad ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti. Non possono invece essere inserite indicazioni che integrino le fattispecie penali di omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio. Le dichiarazioni assumono rilievo nel momento nel momneto in cui si accerta che il soggetto non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario. La valutazione dello stato clinico è formulata da un collegio medico.

Dopo l'approvazione dell'articolo 3, si è passati all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 4, che disciplina la forma e la durata della dichiarazione anticipata di trattamento, la cui votazione è stata rinviata alla seduta antimeridiana di domani.

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