Senato TV

Giovedì 26 Marzo 2009 alle ore 09:47

182ª Seduta pubblica

Comunicato di fine seduta

Il Senato ha concluso, nell'ambito della discussione del ddl n. 10 recante disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (ddl nn. 10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368), le votazioni degli emendamenti presentati al testo proposto dalla Commissione di merito. L'Assemblea ha approvato, con alcune modifiche, i restanti articoli del cosiddetto testo Calabrò, dopo che nei giorni scorsi erano stati approvati i primi tre articoli.

L'articolo 4 disciplina la forma e la durata della dichiarazione anticipata di trattamento, che va adottata in piena libertà e consapevolezza e redatta in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne e puntualmente informato. Le dichiarazioni sono raccolte dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive. Salvo intervenuta incapacità, la dichiarazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovata più volte, modificata o revocata in ogni momento dall'interessato attraverso specifico atto sottoscritto. La dichiarazione deve essere inserita nella cartella clinica e comunque non si applica in condizioni di urgenza o di immediato pericolo di vita.

Successivamente è stato approvato un emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 5, in base al quale il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, adotta le Linee guida cui le Regioni si conformano nell'assicurare l'assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente. Rispetto al testo originario, scompare la definizione secondo cui tale assistenza rappresenta livello essenziale di assistenza, decisione contestata dall'opposizione che avrebbe preferito che fosse reperita la copertura finanziaria imposta dalla versione iniziale dell'articolo piuttosto che scaricare l'onere sulle Regioni.

L'articolo 6 è dedicato alla figura del fiduciario che, nominato dal dichiarante, accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione anticipata di trattamento. Unico soggetto autorizzato ad interagire con il medico, il fiduciario opera nel rispetto delle intenzioni dichiarate, non può modificare la dichiarazione e si impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte, nonché a vigilare sulla validità delle cure evitando ogni forma di accanimeto o abbandono terapeutico o situazioni che integrino le fattispecie penali di omicidio, omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio. Il fiduciario può sempre rinunciare per iscritto all'incarico comunicandolo al dichiarante o, se incapace, al medico responsabile del trattamento.

L'articolo 7 verte sul ruolo del medico, il quale deve prendere in considerazione le dichiarazioni, motivando nella cartella clinica le sue decisioni conformi o meno, ma non le indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Sentito il fiduciario, il medico opera sempre in applicazione del principio dell'inviolabilità della vita umana e può disttendere le dichiarazioni non più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche. In caso di controversia tra medico e fiduciario, la questione è sottoposta ad un collegio di medici, il cui parere non è vincolante per il medico curante.

Infine l'articolo 8 prevede l'autorizzazione del giudice tutelare in caso di assenza del fiduciario e di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento, mentre l'articolo 9 reca disposizioni finali, fra cui la norma che istituisce il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico.

Le dichiarazioni di voto finali avranno inizio nel pomeriggio in diretta televisiva a partire dalle ore 17.

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