Glossario

C

  • Calendario

    È di fatto il più importante strumento di programmazione dell'attività del Senato, che definisce in concreto, di norma nell'arco di due - tre settimane, le modalità di attuazione del programma, solitamente molto più generico; ha quindi grande rilievo politico, poiché individua specificamente gli argomenti che l'Assemblea discuterà entro una certa data (vedi programmazione dei lavori). Il calendario indica infatti il numero, la data e l'ora di inizio e fine delle singole sedute che avranno luogo nel periodo considerato, con l'indicazione degli argomenti da trattare. È predisposto dal Presidente del Senato, che lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Se la Conferenza raggiunge l'unanimità, il calendario è definitivo; se invece il calendario è approvato a maggioranza, in Aula ciascun Senatore può formulare proposte di modifica, sulle quali decide l'Assemblea a maggioranza.
  • Camere

    (vedi Parlamento)

  • Capigruppo (la)

    Nel corrente linguaggio parlamentare e giornalistico, si indica così quell'importante organo parlamentare ufficialmente denominato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

  • Collegati alla finanziaria

    Sono disegni di legge che il Governo presenta al Parlamento, entro il 15 novembre di ogni anno, in stretta connessione (per questo son detti "collegati") con i disegni di legge finanziaria e di bilancio e che costituiscono, insieme con questi, la cosiddetta "manovra di bilancio". I disegni di legge collegati devono essere indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Affrontano sovente complesse questioni settoriali (sanità, previdenza, ecc.) e sono esaminati ciascuno dalla Commissione competente per materia ovvero, se hanno carattere intersettoriale, dalla 5ª Commissione (bilancio). Sono "collegati" sotto il riguardo funzionale perché considerati determinanti dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di politica economica (quali indicati appunto nel DPEF).

  • Comitato di redazione

    (vedi Comitato ristretto)

  • Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa

    (vedi Commissioni bicamerali)

  • Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza

    (vedi Commissioni bicamerali)

  • Comitato ristretto

    Se una Commissione, nell'esaminare uno o più disegni di legge tecnicamente complessi, raggiunge un consenso politico di massima, può decidere, per agevolare i lavori, di costituire un Comitato ristretto: è un organismo interno alla Commissione, solitamente composto da un Senatore per Gruppo, al quale viene affidato il compito di approfondire l'argomento e redigere un testo, che poi sarà sottoposto alla Commissione plenaria. A differenza delle sedute della Commissione, delle quali si pubblica il riassunto dei lavori (vedi Atti parlamentari, Pubblicità dei lavori), le riunioni dei Comitati ristretti sono prive di ogni pubblicità.

  • Commissione parlamentare per le questioni regionali

    (vedi Commissioni bicamerali)

  • Commissioni (attività)

    L'ampia gamma di attività che le Commissioni parlamentari possono svolgere può essere distinta a seconda che riguardi il procedimento legislativo ovvero si ponga fuori di esso.

    Entro il procedimento legislativo, l'attività delle Commissioni può svolgersi secondo quattro tipologie procedurali (o "sedi"):

    - consultiva, onde esprimere parere, per le parti di propria competenza, alla Commissione di merito (cioè quella cui il disegno di legge è assegnato in sede referente, redigente o deliberante). In alcuni casi il parere negativo di alcune Commissioni indicate dal Regolamento del Senato ha determinati effetti procedurali;

    - referente, per l'esame di disegni di legge sui quali "riferire" (tramite una presentazione orale o relazione scritta) all'Assemblea;

    - deliberante, ove all'esame del disegno di legge segue la deliberazione nella medesima Commissione, senza che sia necessario l'ulteriore esame da parte dell'Assemblea;

    - redigente, ove il testo del disegno di legge è non solo esaminato ma anche votato in Commissione per singoli articoli, spettando all'Assemblea la (sola) votazione del provvedimento nel suo complesso.

    Il numero legale per la sede deliberante e redigente è più elevato che per le altre sedi. Alcuni disegni di legge non possono essere assegnati in sede deliberante, per divieto della Costituzione o del Regolamento del Senato. Un disegno di legge già assegnato alla sede referente può essere trasferito alla sede deliberante (su richiesta della Commissione unanime e con il consenso del Governo); un disegno di legge in sede deliberante è di contro rimesso all'Assemblea, per espressa disposizione costituzionale, se lo richiedano (sino al momento dell'approvazione finale) il governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto dei componenti della Commissione.

    Una sede peculiare è quella "consultiva su atti del Governo": in tal caso la Commissione è chiamata dalla legge ad esprimere un parere su uno "schema di atto" (atto normativo, provvedimento o nomina) che il Governo deve emanare. Il parere va espresso entro un termine, solitamente breve, previsto dalla legge o dal Regolamento del Senato, e il Governo non può emanare l'atto prima di aver ricevuto il parere, o della scadenza del termine (vedi Pareri (su atti del Governo)).

    L'attività delle Commissioni si estrinseca altresì al di fuori del procedimento legislativo, in un ambito conoscitivo, ispettivo, sin d'indirizzo. Esso si articola in varie forme procedurali, quali richieste al Governo di informazioni, chiarimenti o comunicazioni, in audizioni, indagini conoscitive, risoluzioni a conclusione dell'esame di affari assegnati dal Presidente del Senato, svolgimento di interrogazioni.

  • Commissioni (struttura)

    Le Commissioni sono organi collegiali ristretti, rispecchianti la consistenza numerica dei diversi Gruppi parlamentari. Possono essere considerate come piccole assemblee che riproducono in scala ridotta la composizione dell'Aula. Ad esse sono attribuite importanti funzioni (vediCommissioni (attività)), preparatorie o sostitutive rispetto all'esercizio di quelle dell'Aula.

    Una prima, fondamentale distinzione è tra Commissioni permanenti e non.

    Le Commissioni permanenti del Senato sono quattordici e hanno competenza nelle materie per ciascuna indicate:

    • 1ª Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione;
    • 2ª Giustizia;
    • 3ª Affari esteri, emigrazione;
    • 4ª Difesa;
    • 5ª Programmazione economica, bilancio;
    • 6ª Finanze e tesoro;
    • 7ª Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
    • 8ª Lavori pubblici, comunicazioni;
    • 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare;
    • 10ª Industria, commercio, turismo;
    • 11ª Lavoro, previdenza sociale;
    • 12ª Igiene e sanità;
    • 13ª Territorio, ambiente, beni ambientali;
    • 14ª Politiche dell'Unione europea.

    Ogni Senatore deve far parte di una Commissione permanente; i Gruppi piccoli, però, sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni diverse, per poter essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

    Le Commissioni si costituiscono all'inizio di ogni legislatura, eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone di volta in volta il programma dei lavori e il calendario della Commissione (vedi Programmazione dei lavori).

    A fianco delle Commissioni sopra ricordate, il Regolamento del Senato prevede alcuni altri organi collegiali anch'essi permanenti (per ragioni storiche denominati: giunte), investiti di funzioni non legislative o di controllo politico, bensì tecnico-giuridiche di forte rilievo ai fini dell'organizzazione interna. Sono: la Giunta per il Regolamento; la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il carattere eminentemente tecnico delle funzioni da esse svolte si riverbera sulla composizione (che non è di designazione dei Gruppi parlamentari bensì del Presidente del Senato; inoltre, tali Giunte non si rinnovano al termine del primo biennio della legislatura, come invece le Commissioni permanenti). All'interno del Senato opera inoltre la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico (composta di tre Senatori, ha funzioni di vigilanza sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato).

    Oltre alle Commissioni permanenti, il Senato può decidere di costituire Commissioni speciali, cui attribuire il vaglio di materie particolarmente complesse e tecniche. Hanno carattere temporaneo e composizione proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari.

    Su materie di pubblico interesse, ciascuna Camera può costituire Commissioni d'inchiesta. Se ambedue le Camere dispongono un'inchiesta sulla medesima materia, la Commissione d'inchiesta è bicamerale (vedi Commissioni bicamerali).

  • Commissioni bicamerali

    Sono Commissioni parlamentari composte per metà da Senatori e per metà da Deputati, in modo da rappresentare il maggior numero dei Gruppi parlamentari costituiti nelle due Camere, nel rispetto del principio di proporzionalità. Cercando di offrirne, nonostante la loro eterogeneità, una classificazione, gli studiosi distinguono:

    • Commissioni di diretta previsione costituzionale. In verità è una sola: la Commissione parlamentare per le questioni regionali, cui la Costituzione assegna il compito di esprimersi in particolari casi, come lo scioglimento di un Consiglio regionale o la rimozione di un Presidente di Giunta regionale. Successive leggi e i regolamenti parlamentari hanno poi ampliato le sue competenze, soprattutto in sede consultiva (vedi Commissioni (attività));
    • Commissioni d'inchiesta, fermo restando che non tutte le Commissioni parlamentari d'inchiesta sono bicamerali (vedi Commissioni d'inchiesta));
    • Commissioni d'indirizzo, vigilanza, controllo. Istituite con legge, rispondono all'intento di ampliare l'incidenza del Parlamento nei riguardi dell'Esecutivo in settori e materie fortemente complessi e condizionanti i rapporti politici, quali la radiotelevisione e i servizi segreti; per questi ultimi, è assimilabile ad una vera e propria Commissione bicamerale il "Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato", pur con alcune specificità funzionali.

    A quelle "classiche" sopra indicate, l'esperienza delle ultime legislature ha aggiunto nuovi tipi:

    • Commissioni di progettazione di riforme istituzionali. Nella IX legislatura, la cd. Commissione Bozzi; nella XI legislatura, la cd. Commissione De Mita-Iotti; nella XIII legislatura, la cd. Commissione D'Alema, dal nome dei loro Presidenti. Le prime due sono state istituite con l'approvazione da parte del Senato e della Camera di atti monocamerali di indirizzo aventi analogo contenuto, la terza con legge costituzionale;
    • Commissioni consultive, con il compito di esprimere pareri al Governo sui suoi provvedimenti di attuazione di importanti leggi di riforma.

    Menzione a sé richiede il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, in quanto potrebbe essere considerato come organo del Parlamento in seduta comune. Composto dai membri delle Giunte, del Senato e della Camera, competenti per le immunità parlamentari (vedi Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), tale Comitato conduce le indagini sul Presidente della Repubblica per il reato di alto tradimento o attentato alla Costituzione. A conclusione delle indagini, il Comitato, se non dichiara la propria incompetenza o non dispone l'archiviazione degli atti, rimette al Parlamento in seduta comune la decisione sulla messa in stato di accusa, in vista dell'eventuale giudizio innanzi alla Corte costituzionale (vedi Autorizzazione all'arresto ed ad altri atti di procedura penale).

  • Commissioni d'inchiesta

    Ciascuna Camera - afferma la Costituzione - può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tal fine, viene istituita una Commissione apposita, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta possono essere anche bicamerali, ossia formate da Deputati e Senatori; in tali casi, sono ordinariamente istituite con legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia monocamerali che bicamerali, procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (vedi Atti di sindacato ispettivo e Commissioni (attività)).

  • Comunitaria (legge)

    È la legge con la quale si procede annualmente a recepire nell'ordinamento interno quelle norme dell'Unione europea che non sono immediatamente applicabili. Il Regolamento del Senato prevede che venga esaminata, insieme alla relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in sede referente dalla 14a Commissione permanente e, per le parti di rispettiva competenza, dalle altre Commissioni competenti per materia. A tal fine il Regolamento detta una precisa scansione temporale per la programmazione dei lavori che disegna una sorta di "sessione comunitaria", in termini peraltro meno stringenti rispetto alla sessione di bilancio.

  • Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

    È un organo collegiale presieduto dal Presidente del Senato e composto dai Presidenti dei Gruppi parlamentari (Capigruppo). Si riunisce periodicamente, insieme con i Vice Presidenti del Senato e con la presenza di un rappresentante del Governo, per coadiuvare il Presidente del Senato nella programmazione dei lavori), nonché per esaminare tutte le altre questioni che il Presidente intenda sottoporgli. In sostanza, è l'organo politico di vertice, che indirizza l'attività del Senato.

  • Congedo

    I Senatori che non possono partecipare alle sedute dell'Assemblea del Senato devono chiedere (per iscritto) congedo al Presidente del Senato, il quale ne dà comunicazione in principio di ogni seduta. I Senatori in congedo (nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea), così come quelli assenti per incarico avuto dal Senato ovvero per la loro carica di Ministri, non sono computati ai fini del numero legale.

  • Consiglio di Presidenza

    È composto dal Presidente del Senato, da quattro Vice Presidenti (che sostituiscono il Presidente nella direzione delle sedute e nelle mansioni di rappresentanza), da tre Questori (che sovrintendono ai servizi, al cerimoniale, alla polizia interna ed alle spese del Senato) e dai Segretari (che coadiuvano il Presidente nelle sedute; il loro numero, prefissato in otto, può essere aumentato per tener conto della proporzione fra i Gruppi e dell'equilibrio fra maggioranza e opposizione). I suddetti componenti sono eletti dall'Assemblea nella seduta successiva a quella in cui viene eletto il Presidente. Il Consiglio di Presidenza ha vari poteri deliberativi in materia amministrativa e disciplinare; tra l'altro, autorizza la costituzione di Gruppi parlamentari aventi meno di dieci iscritti, decide sulle sanzioni disciplinari più gravi nei confronti dei Senatori, approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione, nomina il Segretario Generale del Senato. Invece il termine di Ufficio di Presidenza indica l'organo costituto in seno ad ogni Commissione, avente competenza in materia di programmazione dei lavori della stessa.

  • Consuetudine

    Ovvero "uso". Si tratta di una fonte del diritto, derivante dalla ripetizione di un comportamento nel tempo e dalla persuasione di seguire una regola giuridica (quest'ultimo elemento soggettivo contraddistingue la consuetudine rispetto alla prassi). Nel diritto parlamentare le consuetudini hanno speciale importanza, perché integrano le norme regolamentari o intervengono in àmbiti non coperti da queste ultime. Un'importante consuetudine parlamentare è costituita dalla regola secondo la quale le regole procedurali scritte possono essere derogate nemine contradicente(cioè, se nessuno si oppone).

  • Contingentamento dei tempi

    È un incisivo strumento di cui dispone la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per assicurare il rispetto dei tempi fissati dal calendario dei lavori. Allo scopo di garantire che l'Assemblea concluda l'esame di un argomento nei termini previsti dal calendario stesso, la Conferenza può determinare il tempo complessivo da riservare a ciascuno dei Gruppi parlamentari e stabilire la data entro cui l'argomento deve essere posto in votazione. Una volta esaurito il tempo a disposizione, i Senatori di quel Gruppo non possono più intervenire nel dibattito. Inoltre, nei casi in cui la Conferenza non proceda al contingentamento, il Presidente può armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario (vedi anche Ostruzionismo).

  • Convocazione

    È la formale comunicazione relativa al giorno ed all'ora della seduta dell'Assemblea o di una Commissione e al relativo ordine del giorno. I regolamenti parlamentari fissano modalità e tempi per la effettuazione delle convocazioni, allo scopo di garantire che tutti i componenti dell'Assemblea, o della Commissione, siano tempestivamente avvisati sullo svolgimento dei lavori. La convocazione è operata dal Presidente (dell'Assemblea o della Commissione) oralmente al termine della precedente seduta, tranne i casi di convocazione a domicilio. Quest'ultima comunicazione scritta, per le sedute dell'Assemblea, viene eseguita di regola almeno cinque giorni prima; per le Commissioni il termine è di ventiquattro ore, elevato a quarantotto per le sedute in sede deliberante e redigente (vedi Commissioni (attività)). Il Parlamento in seduta comune è convocato dal Presidente della Camera dei deputati.

  • Coordinamento

    A conclusione delle votazioni relative a un disegno di legge, può emergere la necessità di aggiustamenti formali o di modifiche di coordinamento, specie se il testo è complesso o sono stati approvati molti emendamenti. In tal caso, per effettuare il coordinamento sono possibili (sia in Commissione sia in Assemblea) due procedure. Secondo l'una, la proposta contenente le modifiche di coordinamento viene votata prima della votazione finale del disegno di legge. Secondo l'altra, insieme con la votazione finale suddetta, si dà mandato al Presidente o, in Commissione, nelle sedi referente e redigente (vedi Commissioni (attività)) al relatore di apportare al testo le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie (vedi drafting).

  • Copertura finanziaria

    In base ad un principio costituzionale, ogni provvedimento legislativo che comporti nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente deve altresì adottare le corrispondenti misure di compensazione (aumentando un'entrata o riducendo una spesa). Queste ultime costituiscono la cosiddetta «copertura finanziaria».



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