Martedì 24 Ottobre 2017 - 904ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 11:04)

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 2941, Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente della Commissione affari costituzionali, sen. Torrisi (AP), ha ricordato che i sistemi vigenti per l'elezione del Senato e della Camera risultano dagli effetti di annullamento prodotti da sentenze della Corte costituzionale e presentano differenze significative rispetto alla formazione di coalizioni, alle soglie di sbarramento, all'attribuzione del premio di maggioranza, alle preferenze e alla rappresentanza di genere. Ha svolto quindi considerazioni generali sulla necessità di un intervento legislativo responsabile per evitare che risultati elettorali eterogenei abbiano conseguenze negative sulla stabilità e sull'efficienza del sistema istituzionale.

Il ddl, licenziato dalla Camera lo scorso 12 ottobre ed esaminato dal Senato in tempi serrati, delinea un sistema elettorale misto: 232 seggi alla Camera e 116 seggi al Senato sono assegnati in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. I restanti seggi (ferma la specificità della disciplina per la circoscrizione Estero) sono assegnati, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento; i candidati sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione. Le soglie di sbarramento, alla Camera, sono del 3 per cento a livello nazionale per le liste singole e del 10 per cento per le coalizioni (purché almeno una lista infra-coalizione raggiunga la soglia del 3 per cento); per le coalizioni non sono computati i voti dei partiti che non abbiano superato la soglia dell'1 per cento. Al Senato accedono al riparto le coalizioni di liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti e le liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti nella Regione. Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi alle elezioni è tenuto a depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno nei termini previsti; contestualmente, deve essere depositato anche il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale e i partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali. La lista deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali; la candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla; il candidato in un collegio uninominale può essere candidato nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di cinque. Ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Non è ammesso voto disgiunto e non è previsto un meccanismo di scorporo. Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere.

I sen. Endrizzi e Crimi (M5S), Loredana De Petris (SI-Sel), Fornaro e Doris Lo Moro (Art.1-MDP), nell'avanzare questioni incidentali (quattro questioni pregiudiziali e una questione sospensiva) hanno rilevato profili di incostituzionalità rispetto al merito del provvedimento e alla procedura seguita: le norme riguardanti il voto congiunto con effetto di trascinamento, la disciplina speciale introdotta per il Trentino Alto Adige, le coalizioni non programmatiche e le pluricandidature manipolano l'intenzione dell'elettore e violano i principi del voto personale, eguale, libero e diretto. La delega al Governo per determinare i collegi è eccessivamente ampia. L'iter d'esame accelerato e la posizione della questione di fiducia contrastano con la procedura normale che la Costituzione richiede in materia elettorale. Infine, l'intervento sulla legge elettorale in prossimità delle consultazioni viola il codice di buona condotta del Consiglio europeo. Contro le questioni incidentali hanno parlato i sen. Mazzoni (ALA) e Pagliari (PD); a favore si sono dichiarati i sen. Alessia Petraglia (SI-Sel) e Morra (M5S). Nella discussione è intervenuto anche il sen. Giovanardi (FL), che ha rilevato vizi di costituzionalità nelle norme sull'alternanza di genere.

Il Presidente Grasso, richiamando l'articolo 93 del Regolamento, che prescrive una votazione unica e per alzata di mano delle questioni incidentali, ha dichiarato inammissibili le richieste di voto segreto per la questione sospensiva e per una parte della questione pregiudiziale n. 2 relativa alle minoranze linguistiche. Respinte le questioni incidentali, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6.

Alla discussione congiunta hanno preso parte i sen. Cioffi, Rosetta Blundo, Vilma Moronese, Puglia, Castaldi (M5S), Laura Bignami (Misto), Di Biagio (AP), Maria Grazia Gatti, Gotor, Lucrezia Ricchiuti, Campanella (Art.1-MDP), Collina, Tocci, Lumia (PD), Alessandra Bencini (Misto-IdV), De Cristofaro (SI-Sel). La maggioranza degli intervenuti ha evidenziato che il ricorso alla fiducia, concordato con una parte dell'opposizione, per ratificare, prima delle elezioni siciliane, un'intesa extraparlamentare tra Renzi e Berlusconi che prefigura un governo di larghe intese, rappresenta uno strappo istituzionale di inaudita gravità nella storia repubblicana. Il cosiddetto Rosatellum, in continuità con il Porcellum e l'Italicum, indebolisce il potere degli elettori e il legame tra cittadini ed eletti, generando un Parlamento di nominati, debole e frammentato. Il sistema non garantisce né la rappresentanza né la governabilità; manipola piuttosto l'intenzione di voto degli elettori con una serie di inganni: liste bloccate, pesca a strascico del voto, soglie incoerenti, coalizioni acchiappavoti e liste civetta in luogo di coalizioni con un programma di governo. I senatori favorevoli al ddl hanno evidenziato che le critiche alla legge Rosato non prefigurano un sistema elettorale alternativo.

(La seduta è terminata alle ore 20:58 )



Informazioni aggiuntive

FINE PAGINA

vai a inizio pagina