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216ª Seduta pubblica

Martedì 25 marzo 2014 alle ore 15:04

Comunicato di seduta

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1212, recante Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, già dalla Camera dei deputati, e del connesso ddl n. 965.

Il relatore, sen. Russo (PD), ha evidenziato la rilevanza politica e costituzionale del ddl che non può essere disgiunto dalle riforme degli enti territoriali e della rappresentanza volte, complessivamente, a rendere più efficiente il sistema istituzionale e ad aumentare la partecipazione dei cittadini. Il provvedimento consente di non procedere al rinnovo degli organi provinciali, già commissariati, e i suoi effetti sulla riduzione della spesa pubblica saranno valutabili tra qualche anno.

La Commissione ha rielaborato il testo licenziato dalla Camera, che è composto di trenta articoli, raggruppati in cinque capi. Il capo I reca disposizioni generali, che definiscono le province enti territoriali di area vasta. Il capo II regola l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane, alle quali sono attribuite le funzioni delle province. Il capo III riguarda il riordino delle province, mentre il capo IV riguarda la città metropolitana di Roma capitale. Il capo V definisce gli organi e il funzionamento delle unioni e fusioni di comuni.

L'articolo 2 individua, quali Città metropolitane delle Regioni ad autonomia ordinaria, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Reggio Calabria. Ad esse si aggiungono Roma Capitale e le città istituite, mediante leggi regionali già vigenti, dalle Regioni ad autonomia speciale Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna nei rispettivi capoluoghi, nonché nelle province individuate come aree metropolitane. Possono acquisire lo status di città metropolitana anche le province con popolazione superiore a un milione di abitanti, per iniziativa del comune capoluogo e di altri comuni rappresentanti almeno 500.000 abitanti. Due province confinanti possono essere costituite in città metropolitana, se hanno complessivamente una popolazione di almeno 1.500.000 abitanti. Il territorio della città metropolitana coincide generalmente con quello della omonima provincia. L'articolo 3 delinea il procedimento per la prima istituzione, entro il 2014, delle città metropolitane. Gli organi della città metropolitana, la cui disciplina è demandata allo statuto, sono il sindaco, due assemblee presiedute dal sindaco stesso, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo. Il consiglio metropolitano, che dura in carica cinque anni, ha una composizione numerica variabile a seconda della popolazione residente. Lo statuto metropolitano può prevedere per il consiglio e per il sindaco l'elezione diretta, purché siano soddisfatte due condizioni: l'approvazione di una legge statale sul sistema elettorale e l'articolazione del comune capoluogo in più comuni. L'articolo 4 statuisce la gratuità dell'incarico per i componenti dei nuovi organi metropolitani. L'articolo 5 disciplina l'elezione indiretta del consiglio metropolitano, i cui elettori sono i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni compresi nella città metropolitana. Questi ultimi sono titolari esclusivi dell'elettorato passivo. Le funzioni delle città metropolitane, disciplinate dall'articolo 8, sono le medesime assegnate alle città metropolitane dall'articolo 18 del decreto-legge n. 95 del 2012, ampliate con l'aggiunta del piano strategico e l'informatizzazione. Ulteriori funzioni possono essere attribuite alle Città metropolitane dallo Stato e dalle Regioni. L'articolo 9 dispone che ciascuna città metropolitana succeda a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della provincia cui subentra. Il trattamento economico e giuridico del personale trasferito dalla provincia alla città metropolitana rimane invariato fino a nuovo contratto.

L'articolo 11 specifica che le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Valle d'Aosta non sono investite dalla nuova disciplina; forme particolari di autonomia possono essere riconosciute alle Province dalle Regioni, nelle materie di competenza legislativa regionale. L'articolo 17 individua le funzioni fondamentali delle province, che dal confronto con il Testo unico degli enti locali risultano notevolmente diminuite, e delinea il procedimento per il riordino delle funzioni sottratte. Stato e Regioni dispongono per ogni funzione, secondo la loro competenza, l'individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio. Gli organi della Provincia sono il presidente, il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. L'incarico di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci è svolto a titolo gratuito. Il presidente resta in carica quattro anni. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione ed è organo elettivo di secondo grado, che dura in carica due anni. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia. L'articolo 21 stabilisce che il numero degli assessori nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non possa essere superiore a due e, nei Comuni con popolazione tra 3.000 e 10.000, non possa essere superiore a quattro. L'articolo 22 prevede che l'esercizio delle cariche negli organi delle unioni di Comuni sia gratuito. L'articolo 29 contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Respinta, per pochi voti, la pregiudiziale di costituzionalità proposta dal sen. Endrizzi (M5S), e sostenuta dalla sen. De Petris (Misto-Sel), si è svolta la discussione generale, nella quale hanno preso la parola i sen. Paola Nugnes, Morra, Scibona, Michela Montevecchi (M5S); Orellana (Misto); Sibilia, Piccoli, Liuzzi (FI-PdL); Crosio, Centinaio, Patrizia Bisinella, Consiglio (LN-Aut); Pagliari, Angela Saggese, Fornaro (PD); Cervellini, Uras (Misto-Sel); Lanzillotta (SCpI); Panizza (Aut-PSI); D'Anna (GAL); D'Alì (NCD).

Le opposizioni hanno criticato il ddl per ragioni di metodo e di merito. Secondo M5S e SEL la soppressione delle province dovrebbe avvenire tramite un ddl costituzionale, all'interno di una revisione organica del sistema delle autonomie territoriali. Nato dall'emergenza, per evitare la proroga delle gestioni commissariali, il provvedimento non riforma alcunché ed è confuso: abolisce solo le elezioni e trasforma le province in organi di secondo livello; anziché semplificare e diminuire i costi, moltiplica i livelli burocratici e riduce gli spazi di democrazia. Forza Italia ha espresso perplessità sulla scelta di intervenire sulle province prima di procedere alla revisione del titolo V della Costituzione e alla soppressione di altri enti intermedi. GAL ha denunciato il carattere propagandistico e antiliberale del provvedimento. Secondo la Lega Nord l'abolizione dell'elezione delle province, imposta dalla Commissione europea, evidenzia l'orientamento centralista di un Governo non legittimato dal voto popolare e servile nei confronti della Germania.

Diverse le valutazioni della maggioranza. Il PD ha evidenziato il collegamento con la riforma del titolo V della Costituzione e con il nuovo Senato delle autonomie territoriali. Nuovo Centrodestra considera timido il provvedimento e transitorie le norme sul mantenimento delle province; auspica l'elezione diretta delle città metropolitane e una riforma coraggiosa dell'organizzazione periferica dello Stato. Anche secondo Scelta Civica il provvedimento ha portata circoscritta, limitandosi a sopprimere le indennità mediante l'elezione indiretta, senza intervenire sui costi dell'intermediazione burocratica. Il Gruppo per le Autonomie ha posto l'accento sulla salvaguardia di alcune specificità territoriali, tra cui le comunità montane.

Per consentire alla Commissione bilancio di esaminare gli emendamenti, le repliche sono state rinviate alla seduta antimeridiana domani, il cui ordine del giorno è integrato con la richiesta di procedura d'urgenza, avanzata dal Movimento 5 Stelle, per il ddl n. 1373, sull'abolizione delle province, a prima firma del sen. Crimi (M5S).

In apertura di seduta, il Presidente Grasso ha convocato per domani la Commissione d'inchiesta sulle amministrazioni locali, che dovrà procedere alla sua costituzione.

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