Giovedì 23 febbraio 2012
679ª e 680ª Seduta Pubblica
ORDINE DEL GIORNO
alle ore 9,30
Seguito della discussione del disegno di legge:
Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale - Relatore D'ALI' (Relazione orale) (3111)
alle ore 16
Interrogazioni(testi allegati)
ALLEGATO
INTERROGAZIONE SUL MANCATO UTILIZZO DI DUE CASERME DEI CARABINIERI IN PROVINCIA DI VERONA
(3-02382) (14 settembre 2011)
GARAVAGLIA Mariapia - Ai Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il Comune di S. Bonifacio (Verona) ha realizzato con fondi propri una nuova efficiente caserma dei Carabinieri (Comando di compagnia e stazione);
nonostante i lavori per la realizzazione dell'opera siano stati ultimati da mesi e l'iter di competenza del Comune concluso con la concessione di agibilità e abitabilità, la nuova caserma, disponibile dal mese di giugno 2011, persino arredata, non è stata ancora occupata dall'Arma dei Carabinieri;
stessa sorte è toccata alla caserma dei Carabinieri di Castel d'Azzano (Verona), che, completata ormai da due anni, giace ancora inutilizzata con grave pregiudizio per le casse del Comune e per il servizio reso ai cittadini,
si chiede di conoscere quali siano i motivi per cui, a tutt'oggi, i militari non abbiano ancora occupato le suddette nuove caserme e se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivarsi, ciascuno per quanto di competenza, per far sì che ciò avvenga in tempi brevi, nell'interesse dei cittadini, allo scopo di non arrecare ulteriore danno alle casse dei Comuni interessati e per non esporre al degrado, ancor prima di essere operativi, beni demaniali di rilevante importanza, anche simbolica, per le comunità locali.
INTERROGAZIONI SUGLI APPARECCHI ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DEL CANONE RAI
(3-02667) (21 febbraio 2012)
DIVINA, FRANCO Paolo, STIFFONI, CASTELLI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
in questi giorni le imprese, gli studi professionali, le società stanno ricevendo una lettera da parte della Rai in cui si chiede il pagamento del canone speciale per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dall'ambito familiare, compresi computer collegati in rete (digital signage e similari), indipendentemente dall'uso al quale gli stessi vengono adibiti;
il decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto salva Italia, all'articolo 17, prevede che le società e le imprese, nella relativa dichiarazione dei redditi, debbano indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, ma non si fa in alcun modo riferimento ai computer collegati in rete;
la cifra da versare può variare da un minimo di 200 ad un massimo di 6.000 euro, a seconda della tipologia dell'impresa;
secondo una prima stima, il balzello potrebbe colpire circa 2 milioni di liberi professionisti che rischiano di dover versare alla televisione pubblica oltre 400 milioni di euro all'anno senza per questo utilizzare il mezzo per ricevere i canali Rai. Questa cifra, sommata ai 980 milioni che dovrebbero pagare le imprese, la Rai andrebbe ad incassare circa 1,4 miliardi di euro;
non è chiara la ratio secondo cui la Rai, ente sicuramente non competente nel fornire interpretazioni autentiche di norme di legge, senza previa comunicazione ufficiale del Ministero dello sviluppo economico, abbia identificato nei computer collegati in rete gli apparecchi soggetti al pagamento, mentre abbia deciso che i computer non collegati non siano assoggettati al pagamento, visto che la legge istitutiva del canone (regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246) prevede il pagamento per tutti gli apparecchi "atti o adattabili" alla ricezione del segnale;
per quanto riguarda l'individuazione della tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento del canone Rai, l'Agenzia delle entrate, con nota del 15 marzo 2008, prot. n. 954-38963, ha avuto modo di affermare che "spetta al Ministero delle comunicazioni procedere a tale individuazione", ed in effetti l'Agenzia ha poi proceduto a chiedere al Ministero di fornire precisazioni riguardo la problematica, senza peraltro ottenere mai risposta;
mentre il Governo precedente ha sostenuto il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, che ha reso necessario l'utilizzo di strumenti informatici da parte di tutte le aziende ai fini dell'espletamento delle pratiche burocratiche e fiscali, l'attuale Governo ha scelto di tassare quegli stessi strumenti informatici, presumibilmente sulla base di un'ipotetica visione di programmi in streaming, inserendo quindi, nei fatti, una tassa sull'innovazione, sullo sviluppo tecnologico e sul lavoro, al quanto inopportuna per i tempi correnti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, nelle more dell'adozione degli atti successivi necessari alla risoluzione della questione, attivarsi affinché siano sospesi gli effetti delle richieste di pagamento inviate dalla RAI Radiotelevisione italiana SpA per la corresponsione del canone speciale di abbonamento e conseguentemente l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
se non ritenga opportuno identificare con chiarezza ed urgenza quali sono gli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai, escludendo specificatamente quegli strumenti che normalmente sono utilizzati come strumenti di lavoro quotidiano nelle imprese, nelle società e negli studi professionali.
(3-02668) (21 febbraio 2012)
VIMERCATI, MORRI, VITA, SIRCANA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
la Rai ha inviato una lettera alle aziende e agli studi professionali per chiedere il pagamento di un canone speciale per il possesso di apparecchi in grado di connettersi alla rete Internet quali personal computer, smartphone e tablet, in quanto strumenti idonei alla "ricezione di radioaudizioni";
la medesima richiesta è stata sostenuta anche da una campagna di spot televisivi;
la richiesta di pagamento inerente al canone varia a seconda della tipologia di impresa da un minimo di 200 fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno e interessa oltre 5 milioni di utenti, per una somma che ammonterebbe a circa un miliardo di euro per il solo 2012;
l'istanza della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo si basa su un'impropria interpretazione di una legge di 70 anni fa, il decreto legislativo luogotenenziale n. 458 del 1944, ed estende deliberatamente un principio valido esclusivamente per gli apparecchi televisivi anche agli strumenti comunemente utilizzati per connettersi alla rete Internet in ambito lavorativo;
l'utilizzo di strumenti in grado di connettersi ad Internet , in particolare in ambito lavorativo, non può deliberatamente considerarsi indice della ricezione del segnale audiovisivo;
l'articolo 17 del decreto-legge n. 201 del 2011, il cosiddetto decreto "salva Italia", non indica in alcun modo che i possessori di strumenti per connettersi ad Internet quali pc, smartphone e tablet debbano pagare il canone televisivo, pertanto l'interpretazione della concessionaria pubblica appare priva di ogni fondamento;
considerato inoltre che questa iniziativa pesa in modo intollerabile su detentori di partita Iva e piccole e medie imprese già in difficoltà per la crisi economica,
si chiede di sapere cosa intenda fare il Governo per bloccare questa iniziativa priva di fondamento giuridico che sta suscitando allarme e proteste tra cittadini e imprese e che appare come un'ingiustificata sovrattassa proprio in un momento di profonda crisi congiunturale dell'intera economia italiana, europea e mondiale.
INTERROGAZIONI SULLA CRISI DELL'AZIENDA LYONDELL-BASELL DI TERNI
(3-02554) (15 dicembre 2011) (Già 4-06409) (7 dicembre 2011)
SPADONI URBANI, ASCIUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministriAl Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che in risposta all'atto di sindacato ispettivo 3-01254 del 31 marzo 2010 riguardante la crisi dell'azienda Lyondell-Basell, il Governo, in data 28 aprile 2010, si è impegnato a "mantenere aperto il tavolo di confronto fino a quando non si riesca a trovare soluzioni adeguate e si siano esplorate tutte le strade possibili";
premesso, inoltre, che:
la dirigenza della multinazionale Lyondell-Basell Industries, terza azienda mondiale della chimica, sembra ormai decisa a chiudere la propria attività produttiva nello stabilimento di Terni, benché lo stesso sia attivo sul piano della resa economica;
in particolare, la stessa multinazionale ha rifiutato offerte di acquisto totali o parziali dell'azienda ternana da parte di Novamont, andando decisamente verso la chiusura dell'impianto umbro, con ciò depotenziando la chimica italiana che si indebolirebbe sul piano strategico, produttivo e del know how a livello internazionale, pur essendo l'Italia un forte consumatore di prodotti chimici;
a breve (31 dicembre 2011) dovrebbe scadere per una settantina di lavoratori il beneficio della cassa integrazione guadagni (CIG) e, tranne la ricollocazione in un'azienda a Ferrara di una decina di dipendenti, non è dato sapere con certezza come la Basell intenda tutelare i lavoratori cassintegrati,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza della involuzione nelle trattative in corso da tempo tra le parti sociali per scongiurare la chiusura dello stabilimento della multinazionale Lyondell-Basell Industries di Terni e se non ritenga opportuno promuovere iniziative al fine di assicurare l'attività produttiva nell'importante caposaldo nel secondo polo chimico italiano e, con essa, tutelare tutta la chimica italiana;
come, in ogni caso, intenda tutelare i lavoratori per i quali è imminente la scadenza della CIG.
(3-02576) (11 gennaio 2012) SPADONI URBANI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
la firmataria del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione con richiesta di risposta scritta 4-06049 avente ad oggetto l'azienda Lyondell Basell, successivamente trasformata in interrogazione orale con carattere d'urgenza (3-02554), proprio a causa dell'aggravarsi della situazione di crisi in cui versa la predetta azienda;
tale atto, ad oggi, non ha avuto alcuna risposta nonostante i precisi termini previsti dal Regolamento del Senato;
premesso, inoltre, che:
il personale dell'azienda Lyondell Basell, dal 31 dicembre 2011 è rimasto privo di qualunque tutela e non gode nemmeno della cassa integrazione;
l'azienda chimica Novamont, leader nel settore delle bioplastiche è già in trattativa per assorbire il personale proveniente dalla Lyondell Basell;
è indispensabile che la Novamont mantenga gli stessi livelli di produttività attuali anche dal punto di vista qualitativo;
considerato che, secondo indiscrezioni di stampa, l'azienda Novamont potrebbe trovarsi in difficoltà in conseguenza dell'emanazione delle ultime normative,
l'interrogante chiede di sapere:
se quanto sopra riportato corrisponda al vero;
se e in quali modi i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano intervenire al fine di favorire la ricomposizione della vertenza in corso, che per larga parte dipende sia dalla disponibilità della Basell a vendere che dalla disponibilità della Novamont di acquisire l'azienda a seguito anche alla prospettata capacità produttiva.
(3-02670) (22 febbraio 2012) (Già 4-06441) (15 dicembre 2011)
BENEDETTI VALENTINI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che è ormai drammaticamente viva la preoccupazione tra i lavoratori della Lyondell Basell e di tutto il polo chimico di Terni perché, dopo lunghe e delicate controversie, la multinazionale, apparentemente sempre più intenzionata non solo a dismettere il sito produttivo ma anche a impedire che esso prosegua la sua attività con altro gruppo imprenditore, non offre reale disponibilità al trasferimento, a titolo pur fortemente oneroso, ad altra impresa disponibile e, nello stesso tempo, delocalizza pesantemente la forza lavoro rimasta e non offre nemmeno spazio alla procedura per la cassa integrazione in deroga, indispensabile per sovvenire i dipendenti in attesa di una soluzione definitiva,
si chiede di sapere se il Governo non intenda riconvocare immediatamente le parti, in particolare la Lyondell Basell, per esercitare, con tutta la propria autorevolezza, una argomentata pressione, con l'obiettivo di ottenere nell'urgenza le condizioni di operatività della cassa integrazione in deroga per i lavoratori dello stabilimento di Terni ancora in forza, e poi, in ravvicinata prospettiva, una concreta conclusione delle trattative per la cessione del sito ai soggetti industriali dimostratisi disponibili nell'ottica di un polo tuttora vitale e prezioso per l'intera chimica nazionale.
INTERROGAZIONE SULLA CRISI DELL'AZIENDA RDB DI PIACENZA
(3-02537) (13 dicembre 2011)
PASSONI - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:
la Rdb è un'azienda che opera nel settore edilizio, in particolare nella produzione di strutture prefabbricate; ha sede a Piacenza e conta quattordici stabilimenti sul territorio nazionale;
a partire dal 1° agosto 2011, l'azienda ha messo in cassa integrazione per un anno - tra gli altri - i 78 dipendenti dello stabilimento di Montepulciano (Siena). Il piano di risanamento presentato dal gruppo intende infatti ridimensionare drasticamente la struttura societaria, chiudendo complessivamente sette stabilimenti con la perdita di almeno 600 posti di lavoro;
le responsabilità della crisi in cui si trova l'azienda, al di là della situazione economica generale, sono da attribuire in parte anche alla scelta del management di mettere in secondo piano gli investimenti in ricerca e innovazione, perseguendo una strategia di "guadagni facili" provenienti dalla borsa e dall'eliminazione della concorrenza tramite l'acquisto di aziende "decotte";
a questa situazione si aggiunge un indebitamento e un contenzioso con il proprietario dell'immobile della sede di Montepulciano, a causa del mancato pagamento della locazione del sito;
considerato che:
dal 10 ottobre 2011 i lavoratori della Rdb hanno intrapreso un presidio fuori dall'azienda, attivo giorno e notte, per mantenere viva l'attenzione dei media, delle istituzioni e dell'opinione pubblica su una vertenza importantissima per il territorio e per il futuro di un settore già duramente colpito dalla crisi;
i 78 dipendenti in cassa integrazione del sito di Montepulciano hanno un'età media tra i 40 e i 45 anni, e sono difficilmente reimpiegabili in mansioni differenti. Lo stabilimento è stato peraltro chiuso malgrado la sussistenza di alcune commesse ancora da completare e di altre già ordinate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario mantenere gli attuali livelli occupazionali a fronte dei paventati esuberi e, in ultima istanza, accogliere la richiesta di commissariamento giunta dalle organizzazioni sindacali, dal Comune di Montepulciano e dalla Provincia di Siena;
se non ritenga opportuno intervenire per favorire la risoluzione del contenzioso riguardante l'immobile.
INTERROGAZIONE SULLO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI CONSUMABILI PER STAMPA
(3-02281) (30 giugno 2011)
STRADIOTTO, DELLA SETA, GARAVAGLIA Mariapia - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
le cartucce di toner per stampanti laser, a getto d'inchiostro e le cartucce di nastri per stampanti ad aghi sono i contenitori che agevolano il trasporto e l'utilizzazione dell'inchiostro necessario al funzionamento di stampanti, fotocopiatori e altre apparecchiature informatiche;
i consumabili per stampa, come sopra descritti, rientrano tra i materiali indicati nell'Allegato 1, paragrafo 13.20 (gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi) del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 che individua i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (cosiddetto decreto Ronchi);
nella sua formulazione originaria, cioè prima delle modifiche introdotte dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 5 aprile 2006, n. 186, il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 individuava i rifiuti di toner e le cartucce esauste come imballaggi, classificandoli rispettivamente con i CER (codici europei dei rifiuti) 15.01.02 (imballaggi in plastica), 15.01.04 (imballaggi metallici), 15.01.06 (imballaggi in materiali misti);
da un punto di vista giuridico, mentre la cartuccia esausta proveniente da nuclei domestici è definita rifiuto urbano (art. 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, già art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997), lo stesso rifiuto prodotto da un'attività economica si qualifica come "speciale" (art. 184, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, già art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997);
tuttavia, in forza dell'analogia con i rifiuti da imballaggio come sopra evidenziata, i rifiuti costituiti da cartucce toner esauste, cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto di inchiostro e nastri per stampanti provenienti da un'attività economica potevano essere considerati rifiuti speciali assimilabili agli urbani, in quanto rientranti nella tipologia - imballaggi in genere - prevista dalla delibera del comitato interministeriale 27 luglio 1984, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti";
la fattispecie dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani ricomprende i rifiuti derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, nonché da ospedali, che i Comuni hanno facoltà di assimilare con apposito regolamento, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connessa applicazione delle disposizioni inerenti ai rifiuti urbani. Nello specifico, la fattispecie dei rifiuti assimilati agli urbani è assoggettata al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani, non riveste carattere di pericolo e va smaltita favorendone il recupero attraverso il conferimento al servizio pubblico di raccolta. Da ciò deriva una notevole semplificazione negli adempimenti amministrativi per le utenze interessate (esenzione dall'obbligo di registrazione ed emissione del formulario);
nell'ambito del quadro normativo come sopra delineato, numerose cooperative sociali che operano in tutto il territorio italiano, munite dei titoli abilitativi per effettuare il trasporto e /o il recupero del rifiuto in oggetto, hanno stipulato con le municipalizzate e/o Comuni interessati convenzioni per l'affidamento del servizio pubblico di raccolta di cartucce toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi classificate con i codici di cui al paragrafo 13.20 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Il servizio così concepito ha riscosso notevole interesse da parte delle utenze non domestiche. La cooperativa sociale Il Grillo, ad esempio, che opera nelle province di Venezia, Padova e Treviso, effettua il servizio presso oltre 8.500 clienti. Tale servizio, ad ogni effetto servizio pubblico essenziale (art. 1 della legge n. 146 del 1990), nonché attività di pubblico interesse, in quanto avente ad oggetto rifiuti assimilati agli urbani, veniva svolto dalle cooperative come micro raccolta nell'ambito del territorio di competenza, in esenzione dal formulario ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 (oggi art. 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006). Infatti, la norma prevedeva (e prevede) che il trasporto di rifiuti urbani è esente dall'obbligo di compilazione del formulario se effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico. Esenzione che evidentemente trovava estensione anche alle cooperative affidatarie del servizio in parola, in quanto longa manus del gestore del servizio pubblico di raccolta;
è importante evidenziare che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e dei successivi decreti attuativi, sono state abrogate buona parte delle disposizioni legislative previgenti in materia ambientale (prima fra tutte il cosiddetto decreto Ronchi) e si è provveduto alla sostituzione di molti degli atti normativi secondari che su di essi si fondavano. Nello specifico, con il citato regolamento di cui al decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, sono state apportate significative modifiche ed integrazioni al testo del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sul recupero agevolato dei rifiuti non pericolosi;
in particolare, la principale modifica per la questione in esame riguarda la sostituzione dei codici riferiti ai rifiuti da imballaggio (CER 15.01.02, 15.01.04 e 15.01.06) con i codici 08.03.18 (toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17) e 16.02.16 (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15);
la questione è di rilevante importanza per le cooperative che finora hanno svolto il servizio di raccolta di tale tipologia di rifiuto secondo le modalità sopra indicate, nel territorio dei Comuni serviti da aziende a partecipazione di capitale pubblico e per conto di queste ultime. Ma la questione presenta non pochi aggravi anche per le utenze servite;
ciò per il seguente ordine di motivi: 1) i rifiuti in oggetto, classificati con CER 16.02.16 e 08.03.18, non sembrano più essere assimilabili agli urbani. In quanto rifiuti speciali tout court, il trasporto dovrebbe essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti: ciò significa un formulario per ogni ritiro (mediamente si ritirano circa 10 chilogrammi a utenza). Mentre i rifiuti in oggetto sono assoggettati al regime giuridico dei rifiuti speciali, con gli adempimenti amministrativi che ne conseguono in capo alle utenze (compilazione del registro di carico scarico, MUD, tenuta formulari);
a creare ulteriore confusione in una situazione già nebulosa è intervenuto il decreto del Ministro dell'ambiente 22 ottobre 2008, recante "Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2008;
il provvedimento introduce un semplificazione più formale che reale. In primo luogo, classifica il rifiuto con il solo CER 08.03.18, tralasciando il CER 16.02.16 di cui al paragrafo 13.20 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Viene prevista la sostituzione del formulario con il documento di trasporto, ma a condizione che: 1) la consegna dei beni dai quali si originano i rifiuti sia fatta direttamente presso il luogo ove si effettuano le operazioni di recupero (cioè l'utente dovrebbe portare materialmente le cartucce all'impianto), 2) non siano previsti depositi temporanei intermedi. È importante evidenziare che le semplificazioni riguardano i soli rifiuti avviati a recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni;
l'agevolazione viene inoltre estesa alle imprese che esercitano attività di trasporto per conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce attività principale dell'impresa, le quali possono iscriversi all'albo nazionale dei gestori ambientali con una procedura semplificata, sempreché il trasporto non superi i 30 chilogrammi al giorno. In buona sostanza, tale intervento legislativo ha individuato una categoria ulteriore di soggetti che possono iscriversi all'albo, creando solo complicazioni e difficoltà interpretative per tutte quelle aziende per le quali il trasporto di rifiuti è attività ordinaria e principale dell'impresa;
dalle considerazioni sopra esposte appare evidente la perdita di efficienza del servizio pubblico di raccolta, con conseguente aggravio di spesa per le utenze, nonché il pericolo che il rifiuto in oggetto, ormai parte integrante della produzione tanto domestica quanto di attività economica, non venga correttamente gestito. Infatti, allo stato attuale, l'attività di raccolta, recupero o rigenerazione dei consumabili per stampa viene spesso affidata ad imprese che ritirano il materiale presso il produttore/detentore, lo trasportano fino agli impianti di destinazione senza che sia osservata la normativa vigente in materia di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;
è fuor di dubbio che a questo punto non trova aderenza alla realtà pensare che il produttore sia in grado di individuare ogni singola cartuccia affidata al rigeneratore e assicurarsi la resa tal quale di quella consegnata. In secondo luogo, è pacifico che tali materiali di consumo divengono rifiuto nel momento in cui esauriscono la loro funzione e chi affida all'azienda rigeneratrice un materiale sommariamente identificato si disfa di tale materiale, facendo ricadere lo stesso nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006: "rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto (…) di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi". Ad ogni buon conto, il dilagare di tale pratica costituisce una iniqua concorrenza per quelle aziende che agiscono nel rispetto della normativa e contravvengono alle regole che presidiano la gestione dei rifiuti e la tracciabilità delle operazioni che li riguardano,
si chiede di conoscere :
se il Ministro in indirizzo non intenda emanare una circolare esplicativa, o un provvedimento ad hoc, che consenta di manlevare tutte le utenze dagli obblighi inerenti alla gestione di tali rifiuti, quando il servizio sia svolto dal pubblico gestore o da un soggetto da questi incaricato e il rifiuto in oggetto sia destinato al recupero, ai sensi dell'art. 195, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di consentire l'esenzione dal formulario, e degli altri adempimenti conseguenti, per l'utente professionale; si potrebbe prevedere una equiparazione al produttore privato, che non è mai soggetto al formulario e tenuto alla compilazione del registro e del MUD;
se non intenda, altrimenti, rendere tali rifiuti assimilabili agli urbani, anche mantenendo i codici attuali, con la conseguente sottoposizione al regime giuridico previsto per gli urbani o eventualmente tornare a considerare le cartucce, in quanto contenitori di inchiostro, degli imballaggi e, solo qualora non sia più possibile reimpiegarle, dei rifiuti di imballaggio.
Ultime sedute dell'Assemblea
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Mercoledì 22 febbraio 2012 alle ore 16:30
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Mercoledì 22 febbraio 2012 alle ore 9:33
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Martedì 21 febbraio 2012 alle ore 16:32
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Mercoledì 15 febbraio 2012 alle ore 9:53
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Martedì 14 febbraio 2012 alle ore 16:42
Nel sito
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Calendario dei lavori dell'Aula
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La programmazione dei lavori del Senato per la settimana in corso

