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Affari europei - Elementi di approfondimento

Il trattato di Lisbona e il ruolo dei parlamenti nazionali

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009 e ratificato dall'Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130, ha modificato, senza tuttavia sostituirli del tutto, il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), ridenominando quest'ultimo trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il trattato costituisce una tappa fondamentale per l'integrazione europea dei parlamenti nazionali, in quanto dedica loro, per la prima volta, un intero articolo, l'articolo 12 del TUE. Assegna, inoltre, ai parlamenti nazionali un ruolo più incisivo nell'esame dei progetti normativi dell'Unione europea grazie a un nuovo meccanismo di controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

L'articolo 12 del TUE prevede espressamente che i parlamenti nazionali contribuiscano attivamente al buon funzionamento dell'Unione: venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendone i progetti di atti legislativi; vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà; partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust; partecipando alle procedure di revisione dei trattati; venendo informati delle domande di adesione all'Unione; partecipando alla cooperazione interparlamentare fra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo.

Il protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea specifica gli obblighi di informazione nei confronti dei parlamenti nazionali:

- la Commissione è tenuta a inviare direttamente, all'atto della pubblicazione, tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione stessa (libri verdi, libri bianchi e comunicazioni), nonché il programma legislativo annuale e gli altri strumenti di programmazione legislativa o di strategia politica contestualmente alla trasmissione al Parlamento europeo e al Consiglio;

- i progetti di atti legislativi indirizzati al Parlamento europeo e al Consiglio. Per "progetto di atto legislativo" si intendono le proposte della Commissione, le iniziative da parte di un gruppo di Stati membri, le iniziative del Parlamento europeo, le richieste della Corte di giustizia, le raccomandazioni della Banca centrale europea e le richieste della Banca europea per gli investimenti, intese all'adozione di un atto legislativo.

I parlamenti nazionali, ai sensi del protocollo (n. 1), devono inoltre ricevere copia degli ordini del giorno e dei risultati delle sessioni del Consiglio, compresi i verbali delle sessioni nelle quali il Consiglio delibera su progetti di atti legislativi.

I parlamenti nazionali hanno quindi la possibilità di esaminare tutti i progetti di atti legislativi con riguardo al principio di sussidiarietà, secondo la procedura prevista dal protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e di presentare opposizione, attraverso "pareri motivati" inviati ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, esponendo le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme a tale principio.

Il principio di sussidiarietà è quel principio in virtù del quale l'Unione europea, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, interviene "soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione" (art. 5, comma 3, del TUE); mentre per principio di proporzionalità si intende il principio in virtù del quale "il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati" (art. 5, comma 4, del TUE).

I progetti di atti legislativi, ai sensi dell'art. 5 del protocollo (n. 2), devono essere motivati sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni progetto di atto legislativo dovrebbe, infatti, essere accompagnato da una scheda contenente "elementi circostanziati" che consentano la valutazione del rispetto di tali principi, nonché l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una direttiva, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri. Ogni proposta deve quindi essere motivata con indicatori sia qualitativi che, ove possibile, quantitativi i quali portino a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima, e deve tenere conto della necessità che gli oneri finanziari o amministrativi per l'Unione europea e per gli Stati membri siano il meno gravosi possibile e commisurati all'obiettivo da raggiungere.

I parlamenti nazionali hanno a disposizione otto settimane dal momento in cui è stato messo a disposizione, nelle lingue ufficiali dell'Unione, un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno del Consiglio ai fini della sua adozione. Essi dispongono di due voti da assegnare a seconda del sistema parlamentare nazionale.

Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali (un quarto, nel caso di proposte relative allo spazio di libertà sicurezza e giustizia), la Commissione o, se del caso, il gruppo di Stati membri, il Parlamento europeo, la Corte di giustizia, la Banca centrale europea o la Banca europea per gli investimenti, se il progetto di atto legislativo è stato presentato da essi, è tenuta a riesaminare la proposta e ha poi la possibilità di mantenerla, modificarla o ritirarla (cosiddetto "cartellino giallo").

Nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte di una proposta di atto legislativo rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta (cosiddetto "cartellino arancione"). Qualora scelga di mantenerla, la Commissione deve spiegare, con parere motivato, perché ritiene la proposta conforme al principio di sussidiarietà e sottoporre la questione al Consiglio e al Parlamento europeo. Se la Commissione decide di mantenere la proposta e il 55% dei membri del Consiglio o una maggioranza semplice al Parlamento europeo giungono alla conclusione che la proposta non soddisfa il principio di sussidiarietà, la proposta legislativa non formerà oggetto di ulteriore esame.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 8 del protocollo (n. 2) uno Stato membro può presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso per violazione mediante un atto legislativo del principio di sussidiarietà secondo le modalità previste all'art. 263 del TFUE, anche a nome del suo parlamento nazionale e "in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno". L'art. 263 del TFUE prevede, infatti, che la Corte, in quanto esercita un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere.

I parlamenti nazionali sono inoltre informati, e hanno sei mesi per presentare opposizione, nei casi in cui il Consiglio decida di deliberare a maggioranza qualificata in un settore o in un determinato caso in cui le decisioni devono essere prese all'unanimità, ovvero utilizzi la procedura legislativa ordinaria per atti in cui il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'adozione tramite una procedura speciale.

Infine, i parlamenti nazionali hanno il diritto di opporsi a posteriori se giunti alla conclusione che un atto legislativo europeo, già adottato, sia in contrasto con il principio di sussidiarietà.

Oltre a definire per la prima volta il ruolo dei parlamenti nazionali nell'esame dei progetti di legge dell'UE, il trattato di Lisbona ha anche previsto che questi:

· partecipino alla revisione dei trattati dell'UE. L'art. 48 del TUE stabilisce in proposito che i progetti di modifica vengano notificati ai parlamenti nazionali e che, nel caso in cui il Consiglio europeo decida di procedere nell'esame delle modifiche proposte, si convochi una Convenzione composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei Governi, del Parlamento europeo e della Commissione europea;

· siano informati di ogni iniziativa del Consiglio europeo volta ad applicare la cosiddetta "clausola passerella" (procedura introdotta dal trattato di Lisbona che consente di superare i limiti del voto all'unanimità in seno al Consiglio, estendendo la procedura legislativa ordinaria e il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio dell'UE ai casi in cui si applicherebbero, altrimenti, procedure legislative speciali o il voto all'unanimità). L'art. 48 del TUE stabilisce che, in caso di opposizione di un parlamento nazionale, notificata entro sei mesi dalla data di trasmissione, la decisione non venga adottata. Analogo meccanismo è previsto dall'art. 81 del TFUE, il quale dispone che i parlamenti nazionali vengano informati in merito a proposte della Commissione volte ad applicare la procedura ordinaria (anziché una procedura legislativa speciale con voto all'unanimità) ad aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali;

· vengano informati della domanda di adesione proveniente da uno Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione (art. 49 del TUE);

· prendano parte alla valutazione delle politiche dell'UE in materia di libertà, sicurezza e giustizia (art. 70 del TFUE). In particolare, l'art. 71 del TFUE prevede che i parlamenti nazionali siano informati dei lavori del Comitato permanente istituito in seno al Consiglio dell'UE per promuovere e rafforzare la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, mentre gli artt. 85 e 88 del TFUE dispongono che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali siano associati, rispettivamente, alla valutazione delle attività di Eurojust e al controllo delle attività di Europol, le cui modalità sono stabilite in appositi regolamenti;

· vedano richiamata la loro attenzione, da parte della Commissione europea nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà, sulle proposte ex art. 352 del TFUE. Tale articolo prevede che, se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotti le disposizioni appropriate (cd. clausola di flessibilità).

I parlamenti nazionali dell'UE hanno inoltre svolto un ruolo significativo nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa (COFE).

La Conferenza è stata inaugurata il 9 maggio 2021, in occasione della Giornata dell'Europa, a Strasburgo nella sede del Parlamento europeo,e si è conclusa il 9 maggio 2022, quando i Copresidenti del Comitato esecutivo della Conferenza hanno consegnato una relazione ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio UE e della Commissione europea. La relazione finale contiene 49 proposte, articolate in 326 misure, che sono state elaborate sulla base di un processo innovativo, basato sulla consultazione dei cittadini europei.

Come previsto dalla dichiarazione comune interistituzionale del 10 marzo 2021, i lavori della Conferenza hanno riguardato i seguenti temi: la costruzione di un continente sano; la lotta contro il cambiamento climatico e le sfide ambientali; una economia al servizio per le persone; l'equità sociale, l'uguaglianza e la solidarietà intergenerazionale; la trasformazione digitale dell'Europa; i diritti e i valori europei, fra cui lo Stato di diritto; le sfide migratorie; la sicurezza; il ruolo dell'UE nel mondo; le fondamenta democratiche e come rafforzare i processi democratici dell'UE. La Conferenza ha, inoltre, discusso temi trasversali relativi alla capacità dell'UE di realizzare priorità politiche fra le quali legiferare meglio, l'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, l'attuazione e l'applicazione della legislazione europea e la trasparenza.

La Conferenza ha avuto luogo nel corso della XVIII legislatura. Il Parlamento italiano è stato rappresentato dai senatori Alessandro Alfieri (PD) e Paola Taverna (M5S) nonché dai deputati Matteo Luigi Bianchi (Lega) e Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia).

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