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Affari europei - Cooperazione interparlamentare

Riunione interparlamentare per la valutazione delle attività dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Introduzione

In attuazione dell'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, una volta all'anno si tiene una riunione interparlamentare per la valutazione congiunta delle attività dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) da parte del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. A tali riunioni prende parte il presidente di Eurojust per illustrare le sue attività e presentare la sua relazione annuale o altri documenti chiave dell'Agenzia. Il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali possono formulare osservazioni e conclusioni.

Durante le discussioni non è fatto riferimento alcuno, diretto o indiretto, ad azioni concrete adottate in relazione a specifici casi operativi.

Inoltre, in base all'articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, a titolo informativo: i risultati di studi e progetti strategici elaborati o commissionati da Eurojust; il documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale (che il collegio adotta entro il 30 novembre di ogni anno); gli accordi di lavoro conclusi con terzi.

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