Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

Documento istitutivo

Mozione sulla istituzione di una Commissione monocamerale per l'infanzia

MOZIONE

(1-00004) (19 giugno 2001)

Approvata in data 13 dicembre 2001 con un emendamento (evidenziato in neretto)

CARUSO Antonino, SCHIFANI, NANIA, BUCCIERO, CENTARO, PELLICINI, PASTORE, MAGNALBÒ, GRECO, TOFANI, BEVILACQUA, MEDURI, PACE, MULAS, CALLEGARO, BATTAGLIA Antonio.

Il Senato,

premesso:

che, con la legge 27 maggio 1991, n.176, l'Italia ha ratificato e ha dato esecuzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo già era stata oggetto di specifica enunciazione nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959, oltre che riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - in particolare negli articoli 23 e 24 - , nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo;

che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima sia dopo la nascita;

che gli Stati firmatari della Convenzione riconoscono che «in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolari difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione» e riconoscono, del pari, «l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo»;

che questa ispirazione di fondo regge l'insieme dei 54 articoli della Convenzione;

che devono, in particolare, richiamarsi le disposizioni contenute negli articoli 6, 14, 17, 23, 27, 30 e 33, nei quali si afferma che:

a) ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita e gli Stati si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo;

b) gli Stati devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

c) gli Stati riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzate a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale;

d) gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente e mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità;

e) gli Stati parti riconoscono la necessità di adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze;

che, alla luce delle norme richiamate, risulta necessaria l'acquisizione coordinata e integrata di tutte le informazioni utili per consentire l'adozione di misure legislative, amministrative e sociali idonee a garantire la piena osservanza da parte dell'Italia di questa Convenzione internazionale e di tutti gli altri atti internazionali ed europei aventi come fine la più compiuta tutela dei minori;

che nella Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia del 30 settembre 1990 lo Stato italiano si era impegnato a cooperare sul piano internazionale e a predisporre un piano d'azione nazionale, piano che di fatto non è stato mai approvato;

tenuto conto:

delle disposizioni dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato;

che nella passata legislatura fu istituita dal Senato una Commissione speciale in materia d'infanzia con il compito di perseguire gli obiettivi sopra ricordati e che, anche in tale ambito, fu affidata alla detta Commissione la trattazione di varie proposte a diverso titolo attinenti alla condizione del minore;

che la suddetta Commissione speciale, istituita con deliberazione dell'Assemblea in data 2 ottobre 1996, ha iniziato i propri lavori nel mese di luglio 1998 e ha tenuto complessivamente 58 sedute, nel corso delle quali, anche dando luogo a numerose audizioni di esperti, ha esaminato i seguenti disegni di legge: atto Senato n. 130 e abbinati e atto Senato n. 2625 e abbinati, pervenendo alla redazione dei testi finali ed all'approvazione della legge 3 agosto 1998, n.269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», e della legge 28 marzo 2001, n.149, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al Titolo VIII del primo libro del codice civile»;

che, ciononostante, gli impegni assunti dal Governo italiano attraverso il «Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001» non hanno ancora trovato completo ed esaustivo riscontro in concrete iniziative;

che giova altresì sottolineare che, sempre nel corso della passata legislatura, la Commissione speciale aveva iniziato l'esame di numerosi altri disegni di legge, fra i quali quelli recanti tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa (atto Senato n. 4716); norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet (atto Senato n. 4560); istituzione del servizio di psicologia scolastica (atto Senato n. 3866); nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e di divorzio e regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni di giudice tutelare (atto Senato n. 3671); istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (atto Senato n. 2683); norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (atto Senato n. 2546); norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (atto Senato n. 2539);

che vi è dunque la piena convinzione della necessità di continuare a perseguire gli obiettivi elencati, al fine di concedere e garantire ai fanciulli una protezione speciale, in uno spirito di pace, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

delibera di istituire una Commissione speciale competente in materia di infanzia e di minori, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, composta di ventinove membri, avente le medesime caratteristiche di quella stessa che ebbe a svolgere la propria opera nel corso della XIII legislatura.

EMENDAMENTO

1.

Malan

Approvato

All'ultimo capoverso, dopo la parola: «Regolamento», inserire le seguenti: «composta di ventinove membri».



Informazioni aggiuntive

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