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  • Marzo 2010

    • Venerdì 12

      Consultabili le dichiarazioni patrimoniali dei Senatori e dei Ministri non parlamentari

      Da lunedì 15 marzo sono consultabili i Bollettini delle dichiarazioni patrimoniali e delle dichiarazioni dei redditi di tutti i Senatori e di tutti i Ministri, Viceministri e Sottosegretari di Stato non parlamentari del Governo Berlusconi.

      Comunicato stampa »

      Enti locali e strumenti di finanza derivata: sì unanime della 6a Commissione al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva

      Nella seduta di giovedì 11 marzo la Commissione Finanze ha approvato all'unanimità il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (Doc. XVII, n. 5). Il documento è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta.

      Nel documento si sottolinea, tra l'altro, che la conclusione di operazioni di particolare complessità da parte di enti territoriali «susciti forti perplessità, essendo emerse particolari criticità in relazione ai contratti da essi conclusi». Con particolare riferimento alle audizioni svolte dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza, «sono infatti emersi elementi dai quali si evidenziano operazioni poco trasparenti e condizioni di non adeguato equilibrio tra gli interessi delle pubbliche amministrazioni e quelle delle banche proponenti i contratti». La Commissione, inoltre, rileva «la necessità di delineare in primis l'esatta dimensione quantitativa del fenomeno, a fronte di dati e cifre non sempre coincidenti» e propone, tra l'altro, di «vietare la sottoscrizione di contratti, di qualsiasi natura e tipologia, in materia di derivati da parte dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti con esclusione dei capoluoghi di provincia».

      Legittimo impedimento: sì definitivo

      Con 2 voti di fiducia e voto finale sul ddl

      Il Governo ha posto martedì 9 marzo la questione di fiducia sul ddl 1996 recante "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza". "A nome del Governo, già espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri - ha detto in Aula il Ministro Elio Vito -, pongo la questione di fiducia sull'approvazione di ciascuno dei due articoli che compongono il disegno di legge n. 1996, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati". La Conferenza dei Capigruppo si è riunita subito dopo l'annuncio del Ministro Vito.

      La discussione unica sul contesto delle due fiducie è iniziata la mattina alle 9.30 ed è poi ripresa nella seduta pomeridiana. Si sono quindi svolte le due "chiame" sulla fiducia che si sono entrambe concluse con 168 sì, 132 no e 3 astensioni. Alle 18,30 circa sono iniziate le dichiarazioni di voto finali. Il voto finale, poco prima delle 20, si è concluso con 169 sì, 126 contrari e 3 astenuti.

      L'esame in Aula del ddl 1996 era iniziato nella seduta antimeridiana. Il testo è il risultato dell'unificazione di sette proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, presentate alla Camera dei deputati e tendenti, come ha spigato il relatore, sen. Mugnai (PdL), a modificare l'articolo 420-ter del codice di procedura penale (che disciplina il comportamento del giudice del dibattimento nel processo penale in caso di assenza dalle udienze dell'imputato o del suo difensore) al fine di individuare le attività esercitate dal Presidente del Consiglio o dai Ministri che costituiscono impedimento a comparire nelle udienze quale imputato.
      Il testo prevede che le disposizioni in oggetto si applichino fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale che disciplinerà organicamente le prerogative del Presidente del Consiglio e dei Ministri e delle norme attuative delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

      All'articolo 1 si legge: «Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti».

      "Made in Italy": sì della 10a Commissione in sede deliberante

      Nella seduta di mercoledì 10 marzo la Commissione Industria ha dato il proprio via libera all'unanimità, in sede deliberante, al ddl 1930, recante "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri" (cosiddetto "made in Italy"). All'articolo 1 si stabilisce che, «al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti», viene istituito «un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che possono essere destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi».

      Nell'etichetta dei prodotti, si legge ancora nel testo, «l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale».

      L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione «hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione sono state eseguite nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità».

      Per quanto riguarda l'attuazione, l'articolo 2 prescrive che «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione "Made in Italy", di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

      Essendo stato modificato, il testo torna ora all'esame della Camera dei deputati.



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