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Giovedì 14 Gennaio 2010 alle ore 09:30

312ª Seduta pubblica

Comunicato di fine seduta

Prosegue in Senato la discussione del ddl n. 1880 recante misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il Sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo ha anzitutto respinto l'accusa secondo cui il provvedimento avrebbe la sola finalità di bloccare i processi che interessano il Presidente del Consiglio, considerato che la quasi totalità dei processi per reati indultabili si concluderebbe comunque per prescrizione, istituto che certamente non ha valore superiore al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo cui il ddl intende dare finalmente attuazione. Con le correzioni proposte dal relatore, i processi per i reati meno gravi disporranno di un tempo complessivo di 6 anni e mezzo, superiore al limite di ragionevole durata stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte di Cassazione. Quanto all'accusa di amnistia strisciante, il Sottosegretario ha ricordato che anche i progetti di legge e le proposte elaborate negli ultimi anni dallo schieramento di centrosinistra contenevano norme che estendevano l'applicazione ai processi in corso. In precedenza, il relatore, sen. Valentino (PdL), aveva rilevato come il ddl costituisca un punto di equilibrio fra il contenimento temporale del processo e l'esigenza effettiva della giurisdizione.

Il relatore di minoranza, sen. Casson (PD), analogamente a quanto argomentato successivamente dai sen. Morando, Finocchiaro (PD), Li Gotti (IdV) e D'Alia (UDC-SVP-Aut) a sostegno della richiesta di non passare all'esame degli articoli risultata respinta, ha invece ribadito che il fine ultimo del provvedimento resta quello di salvare il Presidente del Consiglio dei ministri, con la conseguenza di introdurre un'amnistia sostanziale ed occulta che produrrà effetti permanenti la cui nocività per l'ordinamento è stata evidenziata dall'Associazione nazionale magistrati, dal Consiglio superiore della magistratura e dai rappresentanti dell'Avvocatura. Il condivisibile intento di dare attuazione al principio costituzionale della ragionevole durata del processo andrebbe perseguito non attraverso termini temporali perentori, ma con norme che tengano conto della natura del reato, della complessità e della specificità dell'accertamento richiesto in concreto, così da garantire, seppure nel rispetto dei diritti fondamentali della difesa, la conclusione del processo con una decisione di merito.

L'Assemblea è quindi passata ad esaminare l'articolato, nel testo proposto dalla Commissione, e gli emendamenti presentati. L'articolo 1, che attiene alle procedure di equo indennizzo previste nella legge 24 marzo 2001 n. 89 (cd. legge Pinto) da applicare in caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo civile, penale o amministrativo, è stato approvato con le modifiche conseguenti all'accoglimento di alcuni emendamenti, fra cui quelli presentati dal relatore tendenti ad inserire commi aggiuntivi dopo i commi 1 e 2. Approvati anche due articoli aggiuntivi, inseriti dopo l'articolo 1, sempre proposti dal relatore, recanti modifiche al DPR n. 115 del 2002 e una norma di interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 (legge n. 102 del 2009); accantonato invece un articolo aggiuntivo proposto dal relatore in tema di ragionevole durata del giudizio di responsabilità contabile.

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