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Lunedì 31 Maggio 2010 alle ore 16:06

391ª Seduta pubblica

Comunicato di fine seduta

L'Assemblea del Senato ha avviato la discussione, in seconda lettura, del ddl n. 1611 (e dei connessi ddl nn. 212, 547, 781, 932) recante norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il provvedimento è esaminato nel testo proposto dalla 2a Commissione permanente.

Dopo le relazioni e la reiezione delle questioni pregiudiziali e sospensiva, il Presidente Schifani, rispondendo alle sollecitazioni venute in tal senso dai sen. Zanda, Casson, Finocchiaro, Della Monica (PD), Belisario e D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE), cui si erano opposti i sen. Bricolo (LNP) e Gasparri (PdL), ha rinviato il provvedimento in Commissione per riesaminare una serie di emendamenti della maggioranza e dei relativi subemendamenti, ma anche per favorire ogni possibile approfondimento ed intesa su una materia delicata come quella delle intercettazioni.

Il relatore, sen. Centaro (PdL), ha illustrato i principali contenuti del provvedimento recante numerose norme che modificano il codice di procedura penale. In particolare, viene introdotta una nuova ipotesi di astensione per dichiarazioni rilasciate dal magistrato affidatario del procedimento e conseguente sua sostituzione, si accentua il divieto assoluto di intercettazione del difensore, viene esclusa la possibilità di pubblicazione di atti di indagine fino alla chiusura delle indagini preliminari e all'udienza preliminare. Inoltre, salvo eccezioni si prevede la pubblicazione solo nel contenuto dell'ordinanza di misura cautelare dopo la conoscenza da parte dell'interessato, si vieta di norma la pubblicazione di immagini dei magistrati e quella delle comunicazioni da distruggere relative ai terzi estranei ovvero comunicazioni assolutamente personali ed irrilevanti ai fini del processo e vengono definiti ed elencati i reati che possono essere intercettati (che restano quelli vigenti cui si aggiunge il reato di stalking). Si stabilisce che le intercettazioni ambientali siano ammissibili solo nei luoghi ove vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo l'attività criminosa, si prevede che l'autorizzazione a intercettare venga richiesta dal pubblico ministero con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica e in presenza di precisi presupposti e viene prevista la trasmissione di tutti gli atti d'indagine al tribunale. Il periodo in cui si possono effettuare le intercettazioni è fissato in 30 giorni (prorogabili fino a 75) con esclusione dei reati di mafia e terrorismo per cui nulla cambia rispetto alla normativa vigente, mentre agli avvocati è assegnato un termine non inferiore a 15 giorni per l'esame delle registrazioni. Si istituisce un archivio riservato per i verbali e i supporti e la loro distruzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza, si individuano i casi in cui si prevede l'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, si disciplinano le intercettazioni di utenze comunque riconducibili ai servizi di sicurezza dello Stato. E ancora, si prevede l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di derubricazione del reato per il quale la legge non prevede l'autorizzazione dell'intercettazione, si stabilisce che nell'ordinanza di custodia cautelare il riferimento alle intercettazioni non sia più testuale ma solo del contenuto, si prevede la facoltà dell'esame integrale dell'intercettazione da parte del difensore e si sancisce il segreto sugli atti depositati nell'archivio riservato e sui dati acquisiti illecitamente fino alla chiusura delle indagini preliminari. Oltre che una serie di norme di attuazione, si prevede un ampliamento dell'arresto obbligatorio in flagranza di reato anche per il furto aggravato commesso nell'ambito di una associazione a delinquere, nonché per gli atti sessuali commessi a danno di minorenni e si introducono infine alcune modifiche al codice penale.

Il relatore di minoranza, sen. Legnini (PD), ha ricordato come il tema trovi sensibile anche l'opposizione, che peraltro nella scorsa legislatura aveva appoggiato l'equilibrato testo predisposto dal Governo Prodi che venne approvato in prima lettura quasi all'unanimità. Si tratta di disciplinare e garantire il diritto all'immagine, all'onorabilità e alla privacy di chi viene coinvolto ingiustamente in attività di intercettazione, ma tale obiettivo va perseguito senza incidere su libertà di stampa, diritto di e all'informazione, obbligatorietà dell'azione penale, i principi del giusto processo e la sicurezza personale dei cittadini. Il sen. Legnini ha elencato gli aspetti del testo considerati inaccettabili, che riguardano i limiti e le condizioni di ammissibilità delle intercettazioni, l'attribuzione al giudice collegiale del tribunale distrettuale della competenza ad autorizzare le intercettazioni, la previsione dell'assenso scritto del procuratore della Repubblica quale condizione di ammissibilità della richiesta di intercettazione da parte del pubblico ministero, l'eccessiva limitazione temporale della durata delle operazioni captative, il divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri provvedimenti o, in taluni casi, persino nello stesso procedimento, l'estensione a tutte le intercettazioni ambientali del requisito della finalizzazione all'osservazione dell'attività criminosa in corso, l'equiparazione alle intercettazioni dell'acquisizione dei dati di traffico, la sanzione da 6 mesi a 4 anni per l'utilizzo di registrazioni di conversazioni cui l'autore abbia partecipato o sia stato presente. Ad avviso del relatore di minoranza, particolarmente gravi sono le disposizioni che riguardano la libertà di stampa e il diritto dei cittadini all'informazione. Infine desta allarme la riscrittura della norma transitoria che estenderebbe la nuova disciplina a tutti i procedimenti pendenti, compresi quelli relativi ai gravi fatti di corruzione recentemente emersi che tanto sconcerto hanno determinato nell'opinione pubblica.

Le numerose questioni pregiudiziali relative ai profili di incostituzionalità del provvedimento sono state illustrate dai sen. Li Gotti (IdV), Zavoli, Casson, Ceccanti, Carofiglio, Maritati, D'Ambrosio, Poretti (PD) e D'Alia (UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE). Dopo la dichiarazione di voto contraria del sen. Saltamartini (PdL), le questioni pregiudiziali e la questione sospensiva sono state respinte dall'Assemblea.

Il seguito della discussione è stato quindi rinviato alla seduta di martedì 8 giugno.

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