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Mercoledì 20 Ottobre 2010 alle ore 16:37

442ª Seduta pubblica

Comunicato di fine seduta

Prosegue in Senato la discussione del testo proposto dalla Commissione giustizia recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, testo frutto dell'esame dei ddl presentati in materia nn. 601, 711, 1171 e 1198.

Nel corso dell'esame sono stati accantonati gli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 10.

L'Assemblea ha anzitutto approvato, in un testo emendato, l'articolo 12 in tema di conferimento dell'incarico e tariffe professionali. In particolare si prevede la vincolatività e l'inderogabilità dei minimi tariffari e il divieto del patto di quota-lite, mentre i massimi tariffari possono essere derogati con accordo redatto per iscritto a pena di nullità.

Successivamente, l'Assemblea ha accantonato l'articolo 13 che attiene alle modalità di perfezionamento del mandato professionale e reca la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni. Viene sancita la natura personale dello svolgimento dell'attività professionale e quindi la responsabilità individuale dell'avvocato anche se componente di un'associazione o società e anche qualora l'avvocato si faccia sostituire o coadiuvare. Si precisa inoltre che la collaborazione tra avvocati, seppur continuativa, non può dare luogo a rapporto di lavoro subordinato.

Approvato quindi, in un testo emendato, l'articolo 14 avente per oggetto gli albi, gli elenchi e i registri che devono essere istituiti presso ciascun consiglio dell'ordine, che vengono posti a disposizione del pubblico anche tramite pubblicazione sul sito internet dell'ordine e che sono trasmessi annualmente al Consiglio nazionale forense ai fini della redazione del nuovo elenco nazionale degli avvocati.

E' stato quindi accantonato l'articolo 15 che introduce tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio quello di far parte dell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale.

Avviato infine l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 che reca la disciplina delle iscrizioni e delle cancellazioni all'albo degli avvocati e al registro dei praticanti. La cancellazione avviene anche quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione, nonché, per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente.

Il seguito della discussione è stata rinviato alla seduta antimeridiana di domani, al termine della quale è prevista la riunione della Conferenza dei Capigruppo per stabilire l'armonizzazione dei tempi per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

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