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Mercoledì 3 Novembre 2010 alle ore 16:30

452ª Seduta pubblica

Comunicato di fine seduta

Anche l'odierna seduta pomeridiana è stata dedicata al seguito dell'esame del testo proposto dalla Commissione giustizia recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, testo frutto dell'esame dei ddl presentati in materia nn. 601, 711, 1171 e 1198.

L'Assemblea ha ripreso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 13, precedentemente accantonati. L'articolo,che è stato approvato in un testo emendato, attiene alle modalità di perfezionamento del mandato professionale e reca inoltre la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni. Il Governo ha accolto un ordine del giorno della sen. Germontani (FLI) sul tema della donna avvocato in stato di maternità.

E' poi risultato approvato l'articolo 15 che introduce tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio quello di far parte dell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale.

L'Assemblea ha quindi approvato, con modificazioni, l'articolo 16 che reca la disciplina delle iscrizioni e delle cancellazioni. Oltre all'indicazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, vengono elencate le cause e gli effetti della cancellazione. Approvato un emendamento che individua le condizioni necessarie per l'iscrizione all'albo degli stranieri privi della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'UE.

L'Assemblea è quindi passata ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 17 che disciplina le incompatibilità, risultato approvato in un testo emendato. Approvato anche l'articolo 18 che stabilisce delle eccezioni alle norme sulle incompatibilità in particolare in favore degli insegnanti universitari o medi in materie giuridiche.

Terminato l'esame degli articoli precedentemente accantonati, l'Assemblea ha approvato l'articolo 19 concernente la sospensione dell'esercizio professionale in caso di incarichi politici o istituzionali.

Approvato poi, con modificazioni, l'articolo 20 in materia di esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri. L'articolo prevede che la permanenza dell'iscrizione all'albo sia subordinata all'esercizio della professione.

Sempre con modificazioni, è stato approvato l'articolo 21 che disciplina l'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, introducendo criteri più rigorosi per l'accesso all'albo dei patrocinanti in Cassazione.

Approvato in un testo emendato l'articolo 22 che reca disposizioni relative agli avvocati di enti pubblici. Avviato infine l'esame dell'articolo 23.

Il seguito della discussione è stato rinviato a domani.

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