Archivio delle notizie
  • Settembre 2014

    • Mercoledì 10

      Audizione del direttore dell'Aise in Commissione Antimafia

      Mercoledì 10 settembre la Commissione Antimafia ha ascoltato il Direttore dell'AISE, Alberto Manenti.

      Transito grandi navi nella laguna di Venezia: audizione informale in 13a Commissione

      Mercoledì 10 settembre l'Ufficio di Presidenza della Commissione Ambiente ha svolto un'audizione informale sulle problematiche connesse al transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

      Revisione della Parte II della Costituzione: rapida sintesi del testo approvato

      In estrema sintesi, la riforma costituzionale approvata nella seduta dell'8 agosto reca norme per il superamento del bicameralismo paritario nonché una rivisitazione del Titolo V della Costituzione quanto a ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni.

      La relazione fiduciaria con il Governo è affidata in via esclusiva alla Camera dei deputati. L'esercizio paritario della funzione legislativa permane solo per un ristretto novero di leggi (leggi di revisione costituzionale e leggi costituzionali; leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum popolare; alcune leggi ordinamentali per gli enti territoriali; leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; leggi in materia di diritti della famiglia e tutela della salute). Per le altre leggi, l'esame del Senato diviene solo eventuale (deciso entro un breve termine di dieci giorni, dietro richiesta di un quorum quale il terzo dei componenti) e 'consultivo' (il Senato può approvare «proposte» di modifiche, non già modifiche) e comunque mai ultima lettura (l'approvazione definitiva è presso la Camera dei deputati). In alcuni casi, si ha un effetto procedurale 'rinforzato' delle proposte emendative senatoriali, ove non accolte presso la Camera dei deputati.

      Il Senato cessa di essere organo elettivo popolare diretto e diviene organo elettivo di secondo grado. Se ne riduce il numero dei componenti a 100 (di cui 95 senatori «rappresentativi delle istituzioni territoriali») più gli ex Presidenti della Repubblica. I 95 senatori sono eletti (con metodo proporzionale) dai consigli regionali e delle province autonome, i più (74) tra i propri componenti, in misura proporzionale rispetto alla popolazione regionale, alcuni altri (21) fra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori. Il mandato senatoriale coincide con quello degli organi delle istituzioni territoriali di elezione. 5 senatori sono invece nominabili dal Presidente della Repubblica, per un mandato di sette anni non rinnovabile.

      Il Senato viene profondamente rivisitato anche nell'attività: si prevede che «concorra»alla funzione legislativa e che eserciti la funzione di raccordo tra l'UE, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica; che valuti l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifichi l'attuazione delle leggi dello Stato, controlli e valuti le politiche pubbliche e concorra a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo.

      Altro obiettivo della riforma costituzionale è una riconfigurazione della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, modificando il catalogo delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. E' inoltre prevista l'attribuzione alle Regioni di forme di autonomia ulteriori, condizionata ad equilibrio di bilancio regionale. E figura la previsione di indicatori di costi e fabbisogni standard, riguardo le risorse degli enti territoriali. E' soppressa la previsione costituzionale delle Province. Sono posti limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali. E' fatto divieto di corresponsione di rimborsi a favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.

      La riforma costituzionale contiene altresì numerose altre disposizioni. In tema di procedimento legislativo, è introdotto il 'voto bloccato', che il Governo può chiedere presso la Camera dei deputati. Si pongono nuove previsioni circa: l'iniziativa legislativa popolare; il ricorso preventivo alla Corte costituzionale per la legittimità costituzionale della legge elettorale; la deliberazione referendaria popolare per l'abrogazione di leggi (o sue disposizioni); la possibilità d'introdurre nell'ordinamento il referendum propositivo d'indirizzo. Si modifica il procedimento di elezione del Presidente della Repubblica (e i relativi quorum). E' soppresso il CNEL.



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