Giovedì 4 Settembre 2014 - 305ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 09:21)

L'Assemblea ha avviato l'esame congiunto dei ddl n. 1519 (delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013-secondo semestre) e n. 1533 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis), già approvati dalla Camera dei deputati

I due provvedimenti configurano il primo caso di applicazione dell'articolo 29, comma 8, della legge n. 234 del 2012 che consente al Governo di presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, un ulteriore disegno di legge di delegazione riferito all'anno in corso.

Il relatore, sen. Floris (FI-PdL XVII), ha illustrato il ddl n. 1519. I primi due articoli recano disposizioni procedurali per dare attuazione alle direttive contenute negli allegati A e B, nonché la delega generale all'adozione di disposizioni sanzionatorie relative ai regolamenti europei o alle direttive attuate in via amministrativa. Sui decreti legislativi di attuazione delle direttive elencate nell'allegato B è obbligatorio il parere parlamentare. L'articolo 3 detta i principi di delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi. Il termine per il recepimento è la data del 31 dicembre 2013: poiché l'Italia ancora non ha provveduto ad adottare norme legislative di attuazione, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione. L'articolo 4 reca i principi di delega per il recepimento della direttiva 2013/14/UE, da attuare entro il 21 dicembre 2014, relativa alla riduzione dell'eccessivo affidamento del credito da parte degli investitori alle agenzie di rating. L'articolo 5 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013 sui fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 sui fondi europei per l'imprenditoria sociale, prevedendo, tra l'altro, l'attribuzione delle competenze e dei poteri di vigilanza alla Banca d'Italia e alla Consob. L'articolo 6 reca una delega di sei mesi al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. L'articolo 7 delega il Governo all'adozione, entro il 20 luglio 2019, di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa europea in materia di diritto di asilo, di protezione sussidiaria e protezione temporanea. L'articolo 8 fissa i principi di delega per il recepimento della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. L'articolo 9 delega il Governo a recepire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

La relatrice, sen. Cardinali (PD), ha illustrato il contenuto del ddl n. 1533, che è suddiviso in sette capi recanti disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi; disposizioni in materia tributaria; disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali; disposizioni in materia di ambiente; disposizioni a tutela della concorrenza; disposizioni finanziarie. La Camera dei deputati ha inserito diverse disposizioni, elevando da 25 a 40 il numero degli articoli. La 14a Commissione del Senato ha soppresso le disposizioni in materia ambientale riguardanti acque, bonifiche e valutazione d'impatto ambientale (articoli 17, 20, 21, 22 e 24), che si sovrapponevano con il testo del già approvato decreto competitività, e l'articolo 30, in tema di responsabilità civile dei magistrati, per sovrapposizione con i ddl all'esame della Commissione giustizia.

L'articolo 1 della legge europea è volto a sanare il caso EU Pilot 5015/13/EACU, in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. L'articolo 2 è diretto a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello di acquisizione della relativa qualifica professionale. L'articolo 3 reca disposizioni per ottemperare alla sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia UE del 6 dicembre 2012 in materia di immigrazione e rimpatri e per risolvere la procedura EU Pilot 6534/14/HOME. Le modifiche riguardano in particolare la dichiarazione di soggiorno dello straniero da effettuare entro otto giorni dall'arrivo, l'espulsione in caso di permanenza oltre i tre mesi, l'inserimento del divieto di reingresso nel sistema informativo Schengen, il periodo massimo di permanenza nei centri di identificazione e l'interruzione del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione qualora non esista una ragionevole prospettiva che questa sia eseguita. La Commissione ha approvato un emendamento in base al quale lo straniero non può essere trattenuto nei centri di identificazione più di 90 giorni. L'articolo 4 è volto a sanare la procedura di infrazione n. 2008/4541 in tema di circolazione di camini e condotti in plastica. L'articolo 5 reca disposizioni dirette a sanare il caso EU Pilot 3690/12/MARKT, consentendo anche alle imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea di svolgere in Italia servizi transfrontalieri di investigazione privata. L'articolo 6 stabilisce le procedure necessarie per rendere effettivo il divieto di discriminazione sancito dalla direttiva servizi. L'articolo 7 è volto a sanare la procedura di infrazione n. 2013/2027 in materia di regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia. L'articolo 8 reca disposizioni dirette a sanare la procedure di infrazione n. 2012/2156 in materia di disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni (esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite all'estero), nonché in materia di titoli del debito pubblico. L'articolo 9 è volto a sanare il caso EU Pilot 5095/13/TAXU in materia di imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. La Commissione europea ha rilevato l'incompatibilità con il diritto europeo delle disposizioni che prevedono l'imposta di bollo sui prodotti finanziari e su attività finanziarie detenute all'estero. L'articolo 10 reca disposizioni in materia di riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie dell'UE. L'articolo 11 reca disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 concernente gli strumenti finanziari derivati OTC. L'articolo 12 modifica l'ambito di applicazione territoriale dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte indirette sulla produzione e sui consumi, al fine di recepire la direttiva 2013/61/UE concernente le regioni ultraperiferiche francesi. L'articolo 13 reca disposizioni dirette a risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227 per il non corretto recepimento della direttiva quadro europea sulla sicurezza sul lavoro. L'articolo 14 provvede a sanare la procedura di infrazione n. 2011/4185 per esclusione del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale dalle norme in materia di orario di lavoro. In Commissione è stato approvato un emendamento che rinvia l'adeguamento di dodici mesi per garantire la continuità dei servizi. L'articolo 15 è volto a risolvere la procedura di infrazione n. 2011/2098, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca. L'articolo 16 è diretto ad ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 febbraio 2014, che ha condannato l'Italia per la mancata applicazione ai dirigenti delle procedure di informazione e consultazione sindacali relative ai licenziamenti collettivi. L'articolo 17 reca una disposizione diretta a sanare il caso EU Pilot 4738/13/ENTR, in materia di bevande analcoliche. A seguito dell'approvazione di un emendamento in Commissione è modificata la normativa che ha innalzato la percentuale minima di succo di agrumi dal 12 al 20 per cento. L'articolo 18 modifica la legge n. 9 del 2013 relativa all'etichettatura degli oli di oliva per rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot n. 4632/13/AGRI. L'articolo 19 contiene una delega in materia di inquinamento acustico.L'articolo 20 modifica la disciplina della progettazione nel settore dei contratti pubblici, per rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 4680/13/MARK. L'articolo 21 adegua la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia europea del 10 ottobre 2013 consentendo, in via generale, alle imprese concorrenti, nelle gare per l'aggiudicazione di un appalto pubblico, di avvalersi di più imprese ausiliarie al fine di raggiungere la classifica richiesta nel bando di gara. L'articolo 22 integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas al fine di attuare il regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso. L'articolo 23 interviene sulla disciplina della rete di distribuzione dei carburanti per consentire anche ai distributori self-service ubicati in zone urbane di operare senza assistenza nell'arco delle 24 ore: la liberalizzazione risponde ai rilievi sollevati dalla procedura EU PILOT 4734/13/MARK. L'articolo 24 è volto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 5216/13/ENTR, riguardo a tre aspetti del decreto legislativo n. 192 del 2012, n. 192, che recepisce la direttiva 2011/7/CE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Il primo aspetto riguarda la fissazione a 30 giorni del termine per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione; il secondo aspetto riguarda la mancata previsione di norme dirette a contrastare anche le "prassi" gravemente inique; il terzo aspetto riguarda il coordinamento della normativa sul ritardo nei pagamenti con la normativa sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. L'articolo 25 riguarda l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni. L'articolo 26 abroga la legge n. 8 del 2013 in materia di utilizzo dei termini "cuoio", "pelle", "pelliccia" e sinonimi. Nell'ambito della procedura EU Pilot 4971/13/ENTR la Commissione ha ritenuto che la legge citata configuri un indebito ostacolo alla libera circolazione delle merci. L'articolo 27 mira a dare piena attuazione alla direttiva 2009/109/UE in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni di imprese, al fine di risolvere la procedura EU Pilot 5062/13/MARK. L'articolo 28 adegua determinate direttive in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. L'articolo 29 reca disposizioni volte ad assicurare una più efficace applicazione della disciplina europea antifrode. L'articolo 30 assegna alla Corte dei conti alcune funzioni di verifica e monitoraggio dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 31 prevede misure per lo sviluppo della ricerca applicata alla pesca. L'articolo 32 riguarda l'attuazione del regolamento relativo al certificato successorio europeo. Gli articoli 33 e 34 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e le norme di copertura.

Respinta la richiesta di rinvio in Commissione, avanzata dal sen. Candiani (LN), si è svolta la discussione generale alla quale hanno preso parte intervenuti i sen. Candiani, Divina (LN); Maria Mussini, Orellana (Misto); Giovanni Mauro (GAL); Panizza (Aut); Serenella Fucksia (M5S); Liuzzi (FI-PdL); Mirabelli (PD).

(La seduta è terminata alle ore 12:30 )



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