Giovedì 3 Marzo 2016 - 585ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 09:33)

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1738, nel testo proposto dalla Commissione,recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

Il relatore, sen. Cucca (PD), ha illustrato il provvedimento, che è stato modificato in sede referente. L'articolo 1 stabilisce in un anno la durata della delega che è volta a prevedere un'unica figura di giudice onorario e a disciplinare le modalità di accesso, il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la durata massima dell'incarico, la responsabilità disciplinare, la formazione professionale. È prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda 2.500 euro, i casi di decisione secondo equità. L'articolo 2 prevede il superamento della distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace che sono ridenominati "giudici onorari di pace" e confluiscono tutti nell'ufficio del giudice di pace. Analoga operazione è prevista per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata "ufficio dei vice procuratori onorari". L'articolo prevede inoltre la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative corrispondenti al cosiddetto ufficio del processo, al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle funzioni e con possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori di minore complessità. La Commissione ha precisato i requisiti e i titoli preferenziali per la nomina e i casi tassativi in cui è consentito al presidente di tribunale di procedere all'applicazione non stabile dei giudici onorari di pace che abbiano maturato il primo quadriennio. L'articolo 3 riguarda la procedura per l'esercizio della delega; l'articolo 4 il regime delle incompatibilità; l'articolo 5 il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace; l'articolo 6 prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. L'articolo 7, introdotto dalla Commissione, detta disposizioni per le Regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta. L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il relatore ha infine illustrato quattro proposte di modifica: l'emendamento 2.303 prevede che la conclusione positiva dello stage presso gli uffici giudiziari costituisca titolo di preferenza per la nomina a magistrato onorario. L'emendamento 2.311 detta principi e criteri per superare disparità nel trattamento economico dei magistrati onorari. L'emendamento 2.320 prevede che i magistrati onorari in servizio possono essere confermati nell'incarico per quattro mandati di durata triennale e, nel quarto mandato, possono svolgere solo compiti inerenti all'ufficio del processo. L'emendamento 5.0.300 introduce la possibilità, per esigenze di servizio, di applicare ad altri uffici del giudice di pace, secondo criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

Alla discussione generale hanno preso parte i sen. Scilipoti Isgrò, Caliendo (FI-PdL); Lo Giudice, Rosanna Filippin (PD); Bruni (CR); Falanga (AL); Divina (LN); Mussini (Misto).

In replica il relatore ha espresso apprezzamento per i suggerimenti emersi nella discussione e ha chiesto un rinvio alla settimana prossima per sondare la possibilità di approvare all'unanimità il provvedimento.

Anche l'esame della legge quadro sulle missioni internazionali, su richiesta del relatore, sen. Latorre (PD), è stato rinviato a martedì 8 marzo.

(La seduta è terminata alle ore 12:07 )



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