Giovedì 28 Aprile 2016 - 617ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 09:33)

L'Assemblea ha ripreso l'esame del ddl n. 54-B, Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il ddl, composto di un solo articolo, modifica la legge che ha recepito la convenzione contro le discriminazioni razziali per introdurre l'aggravante di negazionismo.

Nella seduta del 26 aprile la relatrice, sen. Capacchione (PD), ha evidenziato la scelta della Commissione giustizia di ripristinare il testo approvato in prima lettura al Senato che, nel rispetto dei limiti della libertà di opinione e di ricerca, qualifica come pubblica l'istigazione all'odio, alla violenza, alla discriminazione razziale e circoscrive le condotte di negazionismo al pericolo concreto di commissione di un reato. In sede referente è stata invece confermata la modifica della Camera che ha soppresso la riduzione della pena da cinque a tre anni.

Su richiesta dei sen. Palma (FI-PdL) e Calderoli (LN) il Presidente di turno Gasparri ha accordato una breve sospensione volta a consentire la presentazione di subemendamenti alla proposta di modifica 1.401 del sen. D'Ascola (AP), che sostituisce l'articolo 1 sopprimendo l'avverbio "pubblicamente" e prevedendo che si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda, ovvero l'istigazione e l'incitamento commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificata ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

I subemendamenti presentati tendono a ripristinare l'avverbio "pubblicamente", a limitare le fattispecie alla negazione della shoah e del genocidio, a reintrodurre il riferimento a fatti accertati con sentenza passata in giudicato di un tribunale internazionale.

All'invito del sen. Zanda (PD) a non mettere in atto pratiche ostruzionistiche, la sen. Stefani (LN) ha replicato che l'emendamento 1.401 stravolge il testo licenziato quasi all'unanimità dalla Commissione. Il sen. Compagna (CoR) ha richiamato principi di correttezza istituzionale, rilevando che il PD ha cambiato posizione all'ultimo momento, dopo un'intervista alla Presidente della Commissione giustizia della Camera. Secondo il sen. Quagliarello (GAL) l'emendamento 1.401 reintroduce un reato di opinione e contravviene al principio di tassatività delle norme penali. In una società liberale le opinioni si combattono con le opinioni, non con la galera; la compressione della libertà alimenta peraltro le idee che si vorrebbero contrastare. Approvando l'emendamento 1.401 il Parlamento vara una legge bandiera, destinata a essere disapplicata o a produrre effetti assurdi. Il sen. Palma (FI-PdL) ha osservato che l'istigazione penalmente apprezzabile deve essere pubblica e ha rilevato un paradosso nell'emendamento 1.401: l'istigazione privata è punita se riferita a crimini di guerra, non è punita se si riferisce ad attività terroristiche. Il sen. Giovanardi (GAL) ha osservato che l'emendamento lega il pericolo alla diffusione della propaganda, anziché alla commissione di un reato, e mette sullo stesso piano la negazione della shoah con fattispecie meno gravi.

La Sottosegretario di Stato per la giustizia Chiavaroli ha evidenziato che l'emendamento 1.401 rappresenta un buon compromesso tra le due diverse linee di intervento di Camera e Senato. Si è dichiarata disponibile ad approfondire il tema dell'armonizzazione delle pene sui reati di istigazione, ma ha invitato a ritirare tutti i subemendamenti.

Respinti i subemendamenti da 1.401/1 a 1.401/9, il seguito dell'esame è stato rinviato alla prossima settimana.

(La seduta è terminata alle ore 13:57 )



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