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422ª Seduta pubblica

Mercoledì 1 aprile 2015 alle ore 16:35

Comunicato di seduta

L'Assemblea ha approvato il testo unificato dei ddl n. 19 e connessi, recante norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, associazione di tipo mafioso e falso in bilancio. Il testo passa all'esame della Camera dei deputati.

La prima parte del provvedimento inasprisce le pene principali e accessorie per i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, indebita induzione, peculato). Sono previsti obblighi di riparazione pecuniaria, attenuanti in caso di collaborazione utile alle indagini, scambi di informazioni tra giudice amministrativo, pubblico ministero e Autorità anticorruzione. La seconda parte del provvedimento riguarda i delitti di falsa comunicazione sociale. Su proposta del Governo, la Commissione giustizia ha modificato gli articoli 2621 e 2622 del codice civile, distinguendo le false comunicazioni sociali delle società quotate da fatti di lieve entità, che tengono conto della natura e delle dimensioni delle società, e prevedendo la non punibilità per fatti di particolare tenuità.

Nella seduta antimeridiana si è conclusa la votazione degli emendamenti e degli articoli. Nelle dichiarazioni finali, hanno annunciato voto favorevole i sen. Monti, Maria Mussini (Misto), Buemi (Aut-PSI), Schifani (NCD-UDC) e Zanda (PD). Hanno dichiarato voto contrario i sen. Barani (GAL), Cioffi (M5S) e Caliendo (FI-PdL). La sen. Stefani (LN) ha annunciato l'astensione.

Secondo Movimento 5 Stelle il provvedimento, esito di un compromesso al ribasso, rappresenta un'occasione perduta: non sono state inserite norme preventive sull'agente provocatore, norme più efficaci sull'autoriciclaggio e sullo scambio politico mafioso. Secondo GAL il provvedimento ha carattere propagandistico e populistico: l'aumento delle pene, come dimostra da ultimo la legge Severino, non è efficace nel contrasto dei reati. Forza Italia-PdL ritiene che il provvedimento sia anticostituzionale, alteri l'equilibrio del sistema sanzionatorio, non tenga conto dell'evoluzione dei fenomeni corruttivi. La norma sul falso in bilancio è eccessivamente generica, non distinguendo i fatti rilevanti da quelli di lieve entità, e penalizza le piccole imprese. La Lega Nord ritiene che gli inasprimenti di pena siano condivisibili ma insufficienti: una lotta incisiva alla corruzione richiederebbe interventi sugli appalti, la trasparenza amministrativa, la semplificazione delle procedure, l'accelerazione della macchina della giustizia. La condotta del Governo è contraddittoria: l'aumento di pene contro la corruzione rischia di essere vanificato dalle norme sulla liberazione anticipata e la sospensione della pena. Il Gruppo delle Autonomie ha posto l'accento sulla necessità di controlli preventivi e di collaborazione civica. Sarebbe stato, inoltre, preferibile distinguere, per il reato di falso in bilancio, tra grandi e piccole imprese. Anche Nuovo Centrodestra ha riconosciuto che il provvedimento si concentra sull'aspetto sanzionatorio, anziché sull'aspetto preventivo. Il Gruppo ha comunque espresso apprezzamento per il principio della riparazione pecuniaria, cui è subordinato il patteggiamento, per l'equiparazione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, per l'inasprimento fino a ventisei anni della pena per associazione mafiosa. Con riferimento ai termini di prescrizione e al tema delle intercettazioni, ha invocato infine i principi della durata ragionevole del processo e della tutela della privacy. Il PD ha ricordato che negli ultimi anni lo Stato si è indebolito e ha posto l'accento sulla reintroduzione del reato di falso in bilancio, l'allungamento dei termini di prescrizione, il rafforzamento dell'Autorità anticorruzione. Il Gruppo ha assunto due impegni: l'approvazione del codice degli appalti e l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sugli appalti.

In relazione a una denuncia all'autorità giudiziaria per fatti accaduti nella seduta del Senato del 5 novembre 2014, il Presidente Grasso ha scritto al procuratore della Repubblica per rilevare il difetto di giurisdizione della magistratura ordinaria.

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl collegato alla manovra finanziaria n. 1577, nel testo proposto dalla Commissione, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, è articolato in quattro capi: il capo I riguarda le semplificazioni amministrative, il capo II l'organizzazione, il capo III il personale, il capo IV la semplificazione normativa. L'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti per garantire la totale accessibilità on line alle informazioni e ai servizi della pubblica amministrazione. L'articolo 2 delega il Governo a riordinare la disciplina in materia di conferenza dei servizi. L'articolo 3 disciplina il silenzio assenso tra amministrazioni statali. L'articolo 4 prevede una delega per individuare i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso. L'articolo 5 modifica la disciplina dell'autotutela amministrativa. L'articolo 6 delega il Governo a riordinare e semplificare le disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione. L'articolo 7 reca deleghe per la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici. L'articolo 8 delega il Governo a riordinare funzioni e finanziamento delle camere di commercio. L'articolo 9 prevede una delega in materia di dirigenza pubblica e valutazione di rendimento dei pubblici uffici. L'articolo 10 promuove orari di lavoro flessibili. Gli articoli 11, 12, 13 e 14 recano criteri di semplificazione e deleghe in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, riordino dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. L'articolo 15s prevede una delega per sopprimere decreti ministeriali e regolamenti che abbiano ostacolato l'attuazione di norme di legge. L'articolo 16 prevede una clausola di salvaguardia per le province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 17 prevede che dall'attuazione della legge e dei decreti legislativi non debbano derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il relatore, sen. Pagliari (PD), nel riferire sui contenuti del provvedimento, ha affermato che la riorganizzazione della pubblica amministrazione dovrà essere accompagnata dalla semplificazione normativa e dalla revisione dei controlli e dei processi contabili.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente dei lavori. Nella seduta di domani sarà esaminata soltanto l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex Ministro Matteoli. I lavori della prossima settimana inizieranno mercoledì 8 aprile, alle ore 11, con il seguito del ddl sulla riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; il termine per la presentazione degli emendamenti è stato differito alle ore 18 dello stesso giorno.

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 1232-B, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, sen. D'Ascola (NCD-UDC), si è soffermato sulle disposizioni modificate dall'altro ramo del Parlamento. La Camera ha soppresso l'articolo 3 del testo licenziato dal Senato, che prevedeva l'esclusione della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, ogniqualvolta il giudice ritenesse che con la sentenza potesse essere concessa la sospensione condizionale della pena. Tale soppressione si è resa necessaria in quanto la disciplina in questione risulta superata dal decreto-legge convertito dalla legge n. 117 del 2014, che ha escluso la custodia cautelare o gli arresti domiciliari, oltre che nel caso già previsto, anche qualora il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. La previsione non opera per alcuni reati di grave allarme sociale ovvero qualora gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi previsti dal codice. L'articolo 4 limita la presunzione di idoneità della misura carceraria per esigenze cautelari ai soli delitti di associazione sovversiva, associazione terroristica, anche internazionale, e associazione mafiosa. La Camera ha soppresso l'integrazione dell'elenco con i delitti di scambio elettorale politico-mafioso e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. L'altro ramo del Parlamento è poi intervenuto sul comma 4 dell'articolo 11, riguardante il riesame presso il tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva. E' soppressa l'ipotesi che il tribunale, con provvedimento motivato, differisca l'udienza d'ufficio da cinque a dieci giorni, in ragione della complessità del caso e del materiale probatorio. L'altro ramo del Parlamento ha, infine, soppresso l'articolo 16, che integrava il catalogo degli illeciti disciplinari dei magistrati con l'ipotesi di mancata osservanza dei termini per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame. Il profilo disciplinare in questione è coperto, infatti, dalla disciplina inerente al reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento di atti relativi all'esercizio delle funzioni del magistrato.

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