Glossario

A

  • Aggiornamento

    Indica tradizionalmente il differimento ad un'altra data dei lavori di un collegio. Nel lessico parlamentare corrente il termine è usato per indicare il periodo di sospensione dei lavori parlamentari, che può aversi sia per la normale programmazione dei lavori stessi (ad esempio nelle ferie estive), sia per eventi non pianificabili (ad esempio le dimissioni del Governo).

  • Alzata di mano (e controprova)

    È la forma di votazione palese impiegata di norma dall'Assemblea del Senato: su invito del Presidente, i Senatori favorevoli ad una proposta esprimono il proprio voto alzando la mano. Dopo che il Presidente ha proclamato l'esito della votazione, se un Senatore ha dei dubbi su tale esito può chiedere la controprova. A questo punto il Presidente, se ritiene che effettivamente l'esito della votazione non sia del tutto evidente al di là di ogni ragionevole dubbio, ordina l'immediato blocco delle porte dell'Aula e chiama tutti i Senatori presenti a ripetere il loro voto, questa volta mediante il dispositivo elettronico di voto. Si noti che la votazione per alzata di mano e la controprova non comportano la verifica del numero legale (che si presume sempre esserci, fino a prova contraria): il Presidente si limita ad accertare se i voti favorevoli superano i contrari, o viceversa. Gli atti parlamentari non riportano né il numero né il nome dei Senatori che hanno votato, ma solo l'esito del voto. In concreto, questo significa che la votazione per alzata di mano è perfettamente valida anche se vi prende parte un piccolo numero di Senatori. D'altra parte, si ricordi che è sempre possibile chiedere la verifica del numero legale.

  • Annuncio di voto

    È la dichiarazione che ciascun Senatore può fare, annunciando soltanto se è favorevole o contrario, o la propria astensione, ma senza specificare i motivi che lo hanno indotto nella sua determinazione.

  • Assegnazione

    Il Presidente assegna alla Commissione competente per materia (permanente o speciale) i disegni di legge e in generale i documenti; l'assegnazione è il presupposto perché la Commissione possa effettuarne l'esame. In particolare per i disegni di legge si tratta di un atto di grande rilievo, poiché il Presidente, nell'assegnazione, determina anche la modalità procedurale (la "sede") di esame fra le quattro possibili: referente, deliberante, redigente e consultiva (vedi Commissioni (attività)). I regolamenti parlamentari e la stessa Costituzione dettano, al riguardo, una puntuale disciplina: in particolare, la sede referente (che la Costituzione definisce "normale") è obbligatoria per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, nonché per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

  • Assemblea

    Indica, nel lessico parlamentare, il complesso dei Senatori riuniti in seduta nell'Aula.

  • Atti di indirizzo

    Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento esercita la propria funzione di indirizzo politico (mozione, risoluzione, ordine del giorno (atto di indirizzo)) sull'attività del Governo.

  • Atti di sindacato ispettivo

    Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento esercita la propria funzione di controllo (interrogazione e interpellanza) sull'attività del Governo.

  • Atti parlamentari

    Rientrano nella nozione i documenti elaborati in Parlamento con lo scopo di certificare e rendere pubblica l'attività svolta dai diversi organi che lo costituiscono. Vi sono compresi: il processo verbale, il resoconto delle sedute, i messaggi dei Presidenti di Assemblea, i disegni di legge, le proposte di inchiesta parlamentare ovvero le proposte di modifica del Regolamento, le relazioni presentate all'Assemblea da Giunte e Commissioni, i documenti conclusivi di indagini conoscitive svolte dalle Commissioni, gli atti di sindacato ispettivo. Inoltre sono considerati atti parlamentari anche quelli che nascono fuori dalle Camere, ma che sono ad esse destinati e che queste pubblicano come propri documenti: i messaggi del Presidente della Repubblica, le domande di autorizzazione a procedere (vedi Autorizzazione all'arresto ed ad altri atti di procedura penale), i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti e le tante relazioni (del Governo, della Banca d'Italia, della Corte dei Conti, del CNEL, ecc.) previste da numerose leggi (vedi Pubblicità dei lavori).

  • Audizione

    Attraverso l'audizione di determinati soggetti le Commissioni possono ottenere informazioni utili per lo svolgimento della propria attività istituzionale. I rappresentanti del Governo possono essere chiamati a fornire informazioni o chiarimenti su questioni - anche politiche - inerenti a materie di propria competenza. Inoltre, per il tramite del Ministro competente, la Commissione può ottenere l'intervento in seduta di singoli funzionari ed amministratori, per acquisire informazioni ed elementi tecnici e amministrativi inerenti alle questioni al suo esame. Audizioni di Ministri, funzionari, amministratori o esperti possono inoltre essere richieste nell'ambito di un'indagine conoscitiva (vedi Commissioni (attività)).

  • Aula

    Indica il locale, a forma di emiciclo, in cui il Senato si riunisce in Assemblea (anche le Commissioni dispongono di proprie aule per le sedute). Durante le sedute nessuna persona estranea al Senato può introdursi o essere ammessa nell'Aula, con l'eccezione dei membri del Governo, anche se non sono Senatori. La stessa forza pubblica non può entrarvi, se non per ordine del Presidente e soltanto dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Il pubblico è ammesso nelle tribune sovrastanti l'Aula, secondo regole stabilite dal Presidente su proposta dei Senatori Questori (vedi Consiglio di Presidenza). I Senatori prendono posto in Aula secondo i Gruppi parlamentari di appartenenza: la collocazione dei Gruppi all'interno dell'Aula - da sinistra a destra rispetto al banco della Presidenza - si riflette nel linguaggio politico corrente. Il termine è spesso impiegato, nel lessico parlamentare, anche come sinonimo di Assemblea.

  • Autodichia

    Inteso in senso stretto, il termine significa "giustizia domestica": indica cioè la giurisdizione delle Camere sulle controversie relative allo status giuridico ed economico dei propri dipendenti. Tale istituto è fondato tradizionalmente sull'esigenza di garantire la indipendenza del Parlamento da ogni tipo di possibile ingerenza esterna.

  • Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale

    È la deliberazione con la quale l'Assemblea del Senato o della Camera - previo esame della richiesta dell'autorità giudiziaria da parte della competente Giunta, al Senato denominata Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - consente che vengano eseguiti, nei confronti di un parlamentare, atti giudiziari che lo privano della sua libertà personale o comunque la limitano. In assenza di autorizzazione tali atti non sono eseguibili, in quanto i parlamentari godono di immunità che la Costituzione riconosce loro a salvaguardia della libera esplicazione del mandato. Gli atti che non possono essere eseguiti senza autorizzazione sono l'arresto (o diversa forma di privazione della libertà), il mantenimento in detenzione, la perquisizione personale o domiciliare, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il sequestro di corrispondenza. Invece non vi è necessità di autorizzazione se l'atto privativo della libertà personale deriva da una sentenza irrevocabile di condanna o dal fatto che il parlamentare è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.



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