Comunicati stampa del Senato
  • Settembre 2006

    • Lunedì 18

      Il cognome della moglie e dei figli: domani in Senato la nuova legge

      Dichiarazione del sen. Cesare Salvi, relatore dei disegni di legge

      Domani alle ore 15 la commissione Giustizia del Senato inizierà l'esame dei disegni di legge in materia di cognome della moglie e dei figli.

      All'esame della commissione sono attualmente tre disegni di legge presentati da senatrici e senatori dell'Ulivo e di Rifondazione comunista, nei quali si propone di modificare l'attuale disciplina.

      Per quanto concerne il cognome della moglie, i disegni di legge propongono di abrogare le norme del Codice Civile in base alle quali la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito.

      Per quanto concerne il cognome dei figli, si prospettano diverse soluzioni: secondo il disegno di legge del sen. Caprili, il figlio assume il cognome della madre; secondo quello che vede come prima firmataria la sen. Vittoria Franco i genitori decidono se attribuire il cognome del padre, quello della madre, ovvero entrambi, nell'ordine determinato di comune accordo. In caso di mancato accordo tra i genitori, il figlio assume i cognomi di entrambi in ordine alfabetico.

      Il relatore, il presidente della commissione Cesare Salvi, ha ricordato che la modifica dell'attuale legislazione è stata richiesta dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, in conformità con il principio della parità coniugale previsto dalla Costituzione e con quanto richiesto dalla recente normativa internazionale: «Si tratta - ha detto il sen. Salvi - di un adempimento che elimina l'ultimo residuo della concezione patriarcale della famiglia rimasto dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975. Del resto la legislazione europea si è evoluta proprio in tal senso: basti ricordare, da ultima, la novella del codice civile entrata in vigore in Francia nel gennaio 2005. Mi auguro che su questa proposta possa realizzarsi in tempi breve un'ampia convergenza parlamentare».

      E' interessante, a questo punto, osservare quanto accade nel resto d'Europa.

      • In Spagna vige la regola del doppio cognome. Il padre e la madre possono accordarsi sull'ordine dei cognomi da dare al primogenito. In assenza di accordo al figlio viene attribuito il primo cognome del padre unito al primo cognome della madre. Il figlio, divenuto maggiorenne, può proporre istanza per l'inversione dell'ordine dei cognomi.
      • In Germania i coniugi possono scegliere il cognome della famiglia o optare per il mantenimento dei rispettivi cognomi. Il coniuge il cui cognome non è stato scelto come cognome della famiglia può aggiungere il proprio a quest'ultimo. Se i genitori non scelgono, ai figli viene attribuito o il cognome del padre o quello della madre, in base ad un'intesa tra genitori. Se questa non c'è, il Tribunale richiede a uno dei genitori di scegliere il cognome del bambino. Se la scelta non viene effettuata, al bambino viene attribuito il cognome del genitore al quale il Tribunale aveva demandato la determinazione.
      • In Inghilterra e Galles vige la massima libertà di scelta: si può attribuire alla prole il cognome del padre o quello della madre o di entrambi. Si può addirittura scegliere un cognome diverso da quello dei genitori. Nella pratica prevale l'attribuzione de cognome del padre.
      • In Francia i genitori possono scegliere il cognome da attribuire al figlio: o quello paterno o quello materno, o quello di entrambi nell'ordine da loro stessi scelto, con il limite di un solo cognome per ciascuno. Se la scelta non è effettuata l'ufficiale di Stato civile attribuire al bambino il cognome del genitore nei confronti del quale è stata accertata l'affiliazione. Se l'affiliazione è accertata nei confronti di entrambi i genitori al bambino viene attribuito il cognome del padre.
      • In Belgio se l'affiliazione è accertata nei confronti del padre o contemporaneamente nei confronti del padre e della madre, il bambino assume il cognome del padre.
      • In Svizzera il cognome coniugale è quello del marito. La moglie può dichiarare di voler mantenere il proprio cognome, anteponendolo a quello coniugale. I coniugi possono richiedere l'autorizzazione a portare il cognome della sposa. L'istanza è accolta se fondata su motivi degni di rispetto. Il bambino, figlio di genitori sposati, assume il cognome della famiglia. In caso contrario, porta il cognome della madre.


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