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Mercoledì 22 Febbraio 2023 - 41ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 10:03)

L'Assemblea ha approvato il ddl n. 455, conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale. Il testo passa all'esame della Camera dei deputati.

L'articolo 1 modifica le misure di rafforzamento patrimoniale: Invitalia viene autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale e strumenti di finanziamento convertibili in azioni, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della società ILVA S.p.A. Si specifica che gli interventi sono autorizzati anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico ed è eliminato il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell'anno 2022. Viene, inoltre, modificata la definizione degli strumenti di intervento specificando che Invitalia è autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale sociale e a erogare finanziamenti in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima. La Commissione ha introdotto un ulteriore comma sul versamento dei diritti di regia, che si estende anche al settore aeronautico. L'articolo 2 prevede che la procedura di accesso diretto all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, per le imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse strategico nazionale non quotate, può avvenire su istanza del socio pubblico detentore, direttamente o indirettamente, di almeno il 30 per cento delle quote societarie. L'articolo 3 modifica i criteri per la determinazione e le modalità di corresponsione del compenso ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza. L'articolo 4, modificato dalla Commissione, prevede un tetto massimo applicabile ai compensi degli amministratori giudiziari dei beni sottoposti a misure reali di prevenzione. La Commissione ha introdotto l'articolo 4-bis che modifica la disciplina del comitato di sorveglianza. L'articolo 5 modifica la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati e il regime di esclusione della medesima responsabilità. Nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta in uno stabilimento industriale (o in una parte di esso) dichiarato di interesse strategico nazionale, in luogo di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario. L'articolo esclude che le sanzioni interdittive relative alla responsabilità dell'ente siano applicate qualora esse pregiudichino la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali (o in parti di essi) dichiarati di interesse strategico nazionale e l'ente abbia eliminato le carenze organizzative, alle quali è conseguito il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La disposizione specifica, inoltre, che tale modello si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi qualora, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, siano stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. L'articolo 6 prevede che l'attività prosegua mediante la nomina di un amministratore giudiziario (ovvero mediante il commissario già nominato nell'ambito dell'eventuale procedura di amministrazione straordinaria). Qualora sia necessario al fine di un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le relative prescrizioni, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. L'articolo 7 prevede la non punibilità della condotta dei soggetti che agiscono al fine di dare esecuzione a provvedimenti che autorizzano la prosecuzione dell'attività produttiva di uno stabilimento industriale dichiarato di interesse strategico nazionale. L'articolo 8 dispone che sia prorogata per tutto il periodo di vigenza del Piano ambientale l'esclusione sia della responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A., sia della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.

Oggi si è conclusa la discussione generale con gli interventi dei sen. Zanettin (FI-BP), Sabrina Licheri (M5S), Marti (LSP), Boccia (PD) e Vita Maria Nocco (FdI). Le critiche delle opposizioni si sono appuntate principalmente sul cosiddetto scudo penale per gli amministratori previsto dall'articolo 7: il decreto non salva Ilva, ma deroga ai principi fondamentali dell'ordinamento e condanna i creditori di Ilva e i cittadini di Taranto. I senatori di maggioranza, pur riconoscendo l'eccezionalità dell'intervento - volto a garantire la sopravvivenza della siderurgia italiana, e non estensibile ad altre fattispecie - hanno sottolineato che l'esclusione della responsabilità penale è limitata all'applicazione delle prescrizioni: il decreto prevede espressamente il bilanciamento dell'esigenza di salvaguardare produzione e occupazione con esigenze di tutela della salute e dell'ambiente.

L'Assemblea ha approvato gli emendamenti identici 1.306 (testo 2) della sen. Damante (M5S) e altre, 1.0.300 (testo 2) del sen. Russo (FdI) e altri, 1.0.301 (testo 2) della sen. Ternullo (FI-BP) e altri, 1.0.302 (testo 2) della sen. Damante (M5S) che prevedono un intervento per la continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa nella Regione Sicilia.

Nelle dichiarazioni di voto favorevole, i sen. De Poli (Cd'I) e Silvestro (FI-BP) hanno rilevato che il decreto interviene nell'ottica dell'interesse nazionale, mette in sicurezza aziende strategiche e pone le basi per la nascita di un polo siderurgico green. Il sen. Cantalamessa (LSP) ha posto l'accento sulle responsabilità dei recenti Esecutivi rispetto alla mancata realizzazione del piano industriale di rilancio che potrebbe trasformare Acciaierie d'Italia nel polo siderurgico più importante d'Europa. La sen. Fallucchi (FdI) ha sottolineato la concretezza del provvedimento che pone le condizioni per la sostenibilità degli investimenti e per l'attuazione degli impegni di riconversione sottoscritti dai soci.

La sen. Gelmini (A-IV) ha dichiarato l'astensione: il Gruppo è favorevole alla reintroduzione dello scudo penale, nutre invece perplessità sulla gestione pubblica dello stabilimento e sul piano industriale. Hanno svolto dichiarazione di voto contrario i sen. De Cristofaro (Misto-AVS), Turco (M5S) e Martella (PD): il decreto ripropone una visione incentrata su produttività e inquinamento; reintroduce lo scudo penale per gli amministratori che era stato soppresso dal Governo Conte; non prevede misure strutturali né innovative, contiene norme ambigue e con profili di legittimità costituzionale; non modifica l'assetto azionario, non stanzia risorse per la bonifica e per la riconversione, non prevede un vincolo di destinazione per i finanziamenti pubblici.

Respinta la questione pregiudiziale, l'Assemblea ha avviato l'esame del ddl n. 553, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il testo reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative e, attraverso modifiche dell'articolo l, comma 2, del decreto-legge n. 130 del 2020, mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali. L'articolo 1, che richiama le convenzioni internazionali ed esclude un provvedimento di interdizione al transito o alla sosta in caso di operazioni di soccorso, individua ulteriori condizioni che devono ricorrere per escludere l'adozione di un provvedimento di limitazione o divieto del transito e della sosta nel mare territoriale: che la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare operi secondo le certificazioni e i documenti rilasciati dallo Stato di bandiera; che richieda, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco e lo raggiunga senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; che fornisca alle autorità competenti le informazioni richieste ai fini della ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso; che le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. Viene comunque garantito il transito e la sosta di navi nel mare territoriale ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità.

Il sen. Parrini (PD), illustrando la pregiudiziale, ha affermato che il decreto-legge è privo dei requisiti di necessità e di urgenza, è in contrasto con le norme internazionali sul soccorso in mare e con gli obblighi del Paese in materia di diritti umani; il titolo è ingannevole perché il contenuto del decreto non verte sulla gestione dei flussi migratori; il provvedimento è propagandistico e inefficace: non servirà a fermare gli sbarchi, ma ostacolerà le attività delle Ong. Hanno dichiarato voto favorevole alla pregiudiziale il sen. De Cristofaro (Misto-AVS), secondo cui il decreto incentiva l'omissione di soccorso in mare e criminalizza le Ong nel presupposto errato che siano funzionali all'immigrazione clandestina; il sen. Licheri (M5S) che ha insistito sulla violazione dei principi costituzionali; il sen. Scalfarotto (A-IV) secondo cui il Paese ha bisogno di manodopera, il Governo dovrebbe collaborare con i Paesi europei per regolamentare i flussi anziché ostacolare chi opera per il rispetto dei diritti umani.

Hanno dichiarato voto contrario il sen. Gasparri (FI-BP), il quale ha ricordato che i rapporti tra Ong e trafficanti di esseri umani sono documentati dalle intercettazioni della Marina militare e dall'inchiesta parlamentare sulle Ong; il sen. Romeo (LSP), che ha evidenziato l'incongruenza delle opposizioni: il decreto è la trasposizione normativa del codice di condotta per le Ong adottato dall'allora Ministro dell'interno Minniti. Secondo il sen. Scurria (FdI) le eccezioni di incostituzionalità sono infondate, le perplessità del commissario europeo per i diritti umani sono state superate, l'Unione europea non ha mosso rilievi al decreto.

Il sen. Balboni (FdI) ha spiegato che la Commissione affari costituzionali in due giorni non ha potuto concludere l'esame di un provvedimento sul quale sono stati presentati 169 emendamenti. Alla discussione generale, al termine della quale il sen. Giorgis (PD) ha avanzato una proposta di non passaggio agli articoli, hanno preso parte i sen. Susanna Camusso, Valeria Valente, Delrio (PD), Marta Farolfi, Sigismondi (FdI), Daniela Sbrollini (A-IV), Daniela Ternullo (FI-BP), Cataldi (M5S) e Germanà (LSP-PSd'Az). L'esame del provvedimento proseguirà domani.

(La seduta è terminata alle ore 18:40 )

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