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Mercoledì 19 Aprile 2023 - 58ª Seduta pubblica

(La seduta ha inizio alle ore 10:09)

Respinte le pregiudiziali di costituzionalità, l'Assemblea ha avviato l'esame sul ddl n. 591, conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

La Commissione di merito non ha concluso l'esame in sede referente, il testo è discusso senza relazione. L'articolo 1 reca misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri, prevedendo, per il triennio 2023-2025, in deroga all'ordinaria programmazione, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per definire le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da Paesi terzi, al fine di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro subordinato, stagionale e autonomo. È contemplata l'opportunità di adottare ulteriori decreti durante il triennio, con i quali vengono riservate quote preferenziali ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovano campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dai traffici migratori irregolari. L'articolo 2 mira a introdurre misure di semplificazione e accelerazione della procedura di rilascio del nulla osta al lavoro. In particolare, si prevede che lo sportello unico per l'immigrazione rilasci il nulla osta dopo aver acquisito le informazioni dalla questura competente. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in mancanza dell'acquisizione e comunicazione di elementi ostativi da parte della questura competente e in presenza degli altri presupposti stabiliti dalla normativa, lo sportello unico per l'immigrazione è tenuto a rilasciare in ogni caso il predetto nulla osta. Al rilascio del nulla osta viene riconosciuto l'effetto di autorizzazione all'instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente inizio dell'attività lavorativa. Procedure semplificate di verifica dell'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo e della congruità del numero delle richieste presentate vengono demandate alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di tali controlli, viene rilasciata un'apposita asseverazione da allegare alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. Tale asseverazione non è richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che abbiano sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo d'intesa. Ad ogni modo, è fatta salva la possibilità che l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, effettui controlli a campione sul rispetto delle procedure descritte. In presenza di elementi ostativi, è prevista la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione del contratto di soggiorno e la revoca del permesso di soggiorno. L'articolo 3 istituisce l'attività di formazione civico-linguistica, rivolta a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi), da svolgersi accanto alle attività di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine. Si consente, al di fuori delle quote relative ai flussi di lavoratori stranieri, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero che completi le attività di istruzione e formazione: in tali evenienze, il nulla osta è rilasciato senza limiti numerici. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare linee guida circa le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e i criteri per la loro valutazione. Il Ministero ha inoltre la facoltà di stipulare accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati - operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi - per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e per la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, al fine di permettere a questi ultimi l'ingresso con le procedure semplificate. L'articolo 4 mira a prolungare la durata del permesso di soggiorno, rilasciato rispettivamente per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, di massimo tre anni per ciascun rinnovo. L'articolo 5 riserva una priorità, rispetto ai nuovi richiedenti, in favore dei datori di lavoro che abbiano già avanzato regolare domanda di assegnazione di lavoratori agricoli non comunitari e la cui richiesta non sia già stata soddisfatta. L'articolo 6 prevede misure straordinarie in materia di gestione dell'impresa aggiudicataria di un appalto di fornitura di beni e servizi, relativi al funzionamento dei centri governativi destinati all'accoglienza o al trattenimento dei migranti. L'articolo 7, comma 1, dispone l'abrogazione del terzo e del quarto periodo dell'articolo 19, comma 1.1, del testo unico, concernente la specifica disciplina del divieto di respingimento ed espulsione di una persona in ragione del rispetto della sua vita privata e familiare. Più specificatamente, viene abrogata la previsione normativa che, ai fini della valutazione del presupposto citato, fa riferimento alla natura e all'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, al suo effettivo inserimento sociale in Italia, alla durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché all'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine. L'articolo 8 mira ad aggravare le sanzioni per i reati commessi in materia di immigrazione clandestina. La lettera b) introduce una nuova fattispecie di reato, intitolata "Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina" volta a punire chi, a vario titolo, contribuisca ad organizzare il trasporto o l'ingresso di stranieri nel territorio dello Stato con modalità pregiudizievoli per la vita o l'incolumità delle persone ovvero con trattamenti inumani e degradanti. L'articolo 9, recante disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale, interviene sull'articolo 35-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che il richiedente risieda all'estero, al fine di circoscrivere l'ipotesi ai casi in cui la persona si trovi in altro Paese terzo al momento della proposizione del ricorso. Si modifica, inoltre, l'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico, con l'effetto di sopprimere la convalida del giudice di pace per l'esecuzione di un decreto di espulsione, già disposta da un'altra autorità giudiziaria. L'articolo 10, al fine di garantire una maggiore speditezza delle procedure di ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, modifica l'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, riconoscendo la facoltà di derogare alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2025, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

La sen. Zampa (PD), illustrando la questione pregiudiziale QP1, ha argomentato che il decreto è privo dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza: l'immigrazione è un fenomeno strutturale, non un'emergenza; l'articolo 7, che sopprime il divieto di espulsione e respingimento nell'ipotesi di protezione speciale della vita privata e familiare, appare in contrasto con il diritto di asilo riconosciuto dall'articolo 10 della Costituzione. Il provvedimento, che è stato improvvidamente chiamato "decreto Cutro", sembra ispirato da una logica punitiva nei confronti dei migranti e da una visione non lungimirante. L'articolo 8, che inasprisce le sanzioni per contrastare l'immigrazione clandestina, contiene previsioni vaghe e pene eccessive, in contrasto con i principi della proporzionalità della pena e della tassatività delle fattispecie penali. Il sen. De Cristofaro (Misto AVS), dichiarando voto favorevole alla pregiudiziale, ha affermato che il decreto contiene norme disomogenee e risponde alla logica cinica del consenso: anziché potenziare l'inclusione, punta a smantellare il sistema di accoglienza di secondo grado, trattando i migranti come un problema anziché una risorsa. Secondo il sen. Lombardo (A-IV) non esiste un allarme migranti, la vera emergenza del paese è la denatalità; la protezione speciale per rispetto della vita privata non è attrattiva per l'immigrazione clandestina e non è un istituto solo italiano: in altri Paesi europei si chiama protezione umanitaria. Anche la sen. Maiorino (M5S) ha posto l'accento sui profili di costituzionalità dell'articolo 7 che porrebbe l'Italia in posizione di inadempienza rispetto ai diritti riconosciuti e tutelati dalla Corte europea; il decreto è dettato da ragioni propagandistiche, non ridurrà gli sbarchi e aumenterà l'illegalità. Il sen. Parrini (PD) ha evidenziato un contrasto interno alla maggioranza, divisa tra la visione securitaria del Ministro Salvini e la consapevolezza che quella strada aggrava i problemi anziché risolverli. Ha quindi sottolineato la mancanza di dialogo con le opposizioni, con gli enti locali e le associazioni e ha stigmatizzato le parole pronunciate ieri dal Ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica.

Nel dichiarare voto contrario alle pregiudiziali, il sen. De Priamo (FdI) ha sottolineato che il decreto ripristina i flussi di ingresso legale e reca norme di contrasto dell'immigrazione illegale: i due aspetti sono solidali, non possono essere gli scafisti a decidere gli ingressi. Il decreto, nel rispetto dei principi di solidarietà e accoglienza, detta norme di buon senso: semplifica le procedure per il permesso di lavoro e ne prolunga la durata, rivede l'istituto della protezione speciale che è stato utilizzato in modo distorto per disporre sanatorie permanenti, affida alla Croce rossa la gestione dei centri accoglienza, inasprisce le norme contro gli scafisti. Il decreto non tocca il diritto di asilo e non contrasta con le convenzioni internazionali: la norma su espulsioni e respingimenti è richiesta proprio dall'Unione europea. Il Governo ha una visione, definita da una programmazione dei flussi incentrata sul lavoro, dal Piano Mattei per l'Africa, dalla collaborazione europea per contrastare l'immigrazione clandestina.

Alla discussione hanno preso parte i sen. Scurria, Barcaiuolo, Sallemi, Berrino, Lisei (FdI), Lombardo, Daniela Sbrollini (A-IV), Cecilia D'Elia, Vincenza Rando, Sensi (PD), Occhiuto, Daniela Ternullo (FI-BP), Clotilde Minasi, Germanà (LSP), Magni (Misto AVS) e Roberto Cataldi (M5S). In fase di esame dell'articolato sono stati approvati gli emendamenti: 1.2 (testo 2) e 1.10 dei sen. Zanettin e Matera (FI-BP), 1.17 della sen. Valente (PD) e altri, 1.18 del sen. De Cristofaro (Misto-AVS) e altri, 1.19 (testo 2) del sen. Occhiuto (FI-BP) e altri; 2.3 e 2.4 dei sen Zanettin e Matera (FI-BP), 3.5 del sen. Occhiuto (FI-BP) e altri, 3.6 della sen. Valente (PD) identico al 3.7 del sen. Occhiuto (FI-BP) e altri, 3.8 dei sen. Zanettin e Matera (FI-BP), 3.12 del sen. Occhiuto (FIBP) e altri, 3.11 del sen. Della Porta (FdI) e altri, 4.0.304 della sen. Pirovano (LSP) e altri, 5.1 dei sen. Zanettin e Matera (FI-BP); 6.0.300 (testo 2) della sen. Pirovano (LSP) e altri. Sono stati approvati gli emendamenti del Governo: 5.0.100, che introduce gli articoli 5-bis (misure per il potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima accoglienza e dei controlli di frontiera), 5-ter (modifiche al sistema di accoglienza) e 5-quater (riduzione o revoca delle condizioni di accoglienza); 6.0.100, che riguarda l'attivazione e il funzionamento di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti. All'articolo 7, il cui esame proseguirà domani, è stato approvato l'emendamento di maggioranza 7.301 (testo 2) dei sen. Gasparri (FI-BP) altri, che, fatti salvi gli obblighi internazionali, ridefinisce le ipotesi per la protezione speciale e il relativo permesso, richiamando condizioni di salute non adeguatamente curabili nel paese di origine, calamità naturali, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.

(La seduta è terminata alle ore 20:48 )

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